Governo e Parlamento
Manovra. Aumenti delle indennità per medici e infermieri. Fondi per piano pandemico, sanità privata, specializzandi, aggiornamento Lea e rinnovo contratti. Il Fondo sanitario salirà di 2,5 mld. Ecco il testo con tutte le misure
di Giovanni RodriquezIl testo della legge di Bilancio, approvato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri e firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è ormai pronto per l'esame parlamentare. Si partirà dalla Camera e i relatori saranno Ylenjia Lucaselli (FdI), Mauro D'Attis (FI) e Silvana Comaroli (Lega). Le audizioni dovrebbero prendere il via da lunedì 28 ottobre mentre il testo è atteso in aula per il 18 novembre.
Delineato l'iter parlamentare, passiamo al contenuti del provvedimento che vede salire di circa 2,5 miliardi il Fondo sanitario nazionale. A questa cifra si arriva sommando agli 1,3 miliardi stanziati dall'articolo 47, l'importo già previsto dalla precedente manovra. L'importo complessivo per il 2025 sarà così di 136,5 miliardi.
Per gli anni successivi si prevede poi l'incremento di 5.078 milioni di euro per l’anno 2026 (fondo dovrebbe salire a 140,6 mld), 5.780 milioni di euro per l’anno 2027 (fondo a 141,3 mld), 6.663 milioni di euro per l’anno 2028 (fondo a 142,2 mld), 7.725 milioni di euro per l’anno 2029 (fondo a 143,2 mld) e 8.898 milioni di euro (fondo a 144,4 mld) annui a decorrere dall’anno 2030. Una quota parte di questi dovrà essere accantonata per il rinnovo dei contratti.
Per contrastare il fenomeno delle liste d'attesa si prevede un ulteriore incremento, di 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. Una quota vincolata pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 dovrà essere vincolata per il finanziamento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza. Per i finanziamento del nuovo Piano pandemico viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2025, 150 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
E ancora, si fa obbligo a ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.
Vengono incrementate le indennità per i lavoratori del pronto soccorso, così come la parte fissa e variabile del trattamento economico dei medici in formazione specialistica. Incrementata l'indennità di specificità per dirigenza medica e veterinaria, dirigenza sanitaria non medica e infermieristica. Incrementati infine gli importi della specifica indennità per le professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché per gli operatori socio-sanitari. Arriva anche un taglio di 50 mln per il Ministero della Salute.
Da notare come rispetto alla vigilia sia sparito dai radar il più volte annunciato piano di assunzioni anche se nel pomeriggio è arrivato un lancio dell’Ansa che cita fonti ministeriali dove si specifica che “le assunzioni rientrano nel piano di investimenti biennale. Si parte nel 2025 con gli incrementi delle retribuzioni di medici e infermieri e con la programmazione da parte delle regioni del piano di assunzioni che verranno effettuate nel 2026”, l'innalzamento del tetto di spesa per la farmaceutica, le assunzioni in Aifa e le misure sul payback dei dispositivi medici.
Di seguito la sintesi, articolo per articolo, di tutte le misure per il sociale e la sanità.
Articolo 2 (Misure di sostegno al reddito)
Previsti 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Articolo 16 (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”)
In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
La dotazione del fondo istituito presso il Ministero dell’Agricoltura per l’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante, è incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2025. Per queste finalità la dotazione di spesa del fondo è incrementata di 2,3 milioni di euro per l’anno 2025.
Articolo 18 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio)
Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente possono essere incrementate, rispetto a quelle del 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo. Per le restanti amministrazioni, la disposizione prevede che si provveda a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore nel rispetto della vigente normativa di riferimento.
Articolo 19 (Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)
Per il triennio 2025-2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, 3.550 milioni di euro per l’anno 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Quest'ultima disposizione si applica anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Articolo 26 (Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)
Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi nei casi di quattro o più figli.
Articolo 31 (Bonus nuove nascite)
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L’importo, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
L'onere derivante è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Articolo 32 (Esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus nido)
Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale. Per effetto di quanto disposto l’autorizzazione di spesa è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Articolo 33 (Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)
Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro. Viene escluso il requisito della presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per l’accesso al buono.
Per effetto di ciò, l’autorizzazione di spesa è incrementata di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Articolo 34 (Misure in materia di congedi parentali)
Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione.
Articolo 35 (Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)
A decorrere dall’anno 2025 è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.
Articolo 36 (Formazione delle donne vittime di violenza)
Al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Articolo 37 (Misure in materia di cani di assistenza)
Le disposizioni riguardanti la gratuità del trasporto dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico si applicano anche a queste persone accompagnate da un cane di assistenza munito di tesserino identificativo:
a) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali;
b) persone con patologie quali compromissioni della vista e dell’udito, le disabilità motorie, il diabete, l’epilessia e i disturbi del neurosviluppo, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità.
Articolo 38 (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)
Al fine di realizzare l'attività di sperimentazione del progetto di vita, diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione, l’Inps è autorizzato a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.
Articolo 40 (Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)
Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025.
Articolo 41 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi.
Articolo 42 (Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D)
Dal 1° gennaio 2025, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, il Sistema nazionale di allerta rapida, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.
Articolo 47 (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l’anno 2025, 5.078 milioni di euro per l’anno 2026, 5.780 milioni di euro per l’anno 2027, 6.663 milioni di euro per l’anno 2028, 7.725 milioni di euro per l’anno 2029 e 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.
Quanto al 2025, ricordiamo che la scorsa legge di bilancio stanziava 1,2 miliardi per il 2025 al comma 217 dell’articolo 1. Il finanziamento complessivo per la sanità ammonta quindi nel 2025 a 2.502 milioni di euro (con il rischio che 700-800 mln siano per i contratti).
Una quota delle risorse incrementali pari a 883 milioni di euro per l’anno 2028, 1.945 milioni di euro per l’anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.
Una quota pari a 928 milioni di euro per l’anno 2026, 478 milioni di euro per l’anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale.
Articolo 48 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
Il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati viene nuovamente incrementato di 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026. Le misure valgono 61,5 mln per il 2025 e 123 mln a decorrere dal 2026).
Queste risorse sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.
Articolo 49 (Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata)
Qui si spiega che un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all’interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.
Le risorse del fondo sono finalizzate a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico. Le risorse del fondo non impiegate non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
L’eventuale eccedenza della spesa per l’acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. In caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, l’eccedenza è ripianato da ciascuna azienda titolare di AIC, in proporzione alla rispettiva quota di mercato.
Ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, l'Aifa, con determinazione del direttore generale tecnico- scientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisce i criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell’accesso al rimborso da parte del Ssn.
Si aggiunge poi che il requisito dell’innovatività terapeutica viene attribuito ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l’effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Nell’ambito di malattie rare e ultra-rare, il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative. Il requisito dell’innovatività terapeutica ha una durata massima di 36 mesi.
Il medicinale, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, è soggetto a monitoraggio tramite registro Aifa. L’indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio Aifa. Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad Aifa perviene oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente potranno accedere al fondo per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio Aifa ovvero qualora la CSE valuti motivatamente l’istituzione del registro di monitoraggio. Per questi medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell’innovatività condizionata.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell’Oms, potranno accedere al fondo per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio Aifa, ovvero qualora la CSE valuti l’istituzione del registro di monitoraggio. Per effetto di ciò, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere al fondo per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.
Articolo 50 (Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)
Al fine di garantire al Ssn le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l’anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e, a decorrere dall'anno 2026, di 1.000 milioni di euro annui, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Si tratta di un’assegnazione vincolata e queste risorse sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate.
Articolo 51 (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)
Per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Per potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni si introduce una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, sentita la Conferenza Stato Regioni, da emanare entro sei mesi dall'adozione della legge al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia (decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2019), è individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.
Articolo 52 (Piano pandemico 2025-2029)
Per l’attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2025, 150 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Articolo 53 (Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)
Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025. Al finanziamento previsto per tali finalità, accedono tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono definite le modalità di utilizzo dell’accantonamento e il riparto tra le regioni.
Articolo 54 (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Ssn, dei Sasn e dei cittadini)
Al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Ssn e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (Sasn) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico. Sarà compito delle Regioni garantire l’attuazione di questa misura.
Articolo 55 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)
Si fa obbligo a ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.
Il ministero della Salute stabilirà entro il 28 febbraio 2025 il format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivono in ogni caso gli accordi.
Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell’adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi.
Per l’anno 2025 gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025. Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell’accordo precedente.
Articolo 56 (Incremento indennità pronto soccorso)
Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi per la definizione della specifica indennità sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2026 di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
Articolo 57 (Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)
Fermo restando quanto già previsto relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall’anno 2025, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento.
La maggiorazione dello 0,65 per cento spettante ai grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.
Al fine di garantire la sostenibilità economica e l’operatività dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è riconosciuta una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Articolo 58 (Incremento delle risorse per le cure palliative)
La quota vincolata di 100 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale viene incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Articolo 59 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)
A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5 per cento (circa 40-50 euro al mese in più) e la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.
Per questo viene autorizzata l’ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Articolo 60 (Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)
Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Articolo 61 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)
Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, i vigenti valori dell’indennità di specificità medico-veterinaria sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l’anno 2025 (circa 17 euro netti al mese) e 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (circa 115 euro netti al mese).
Articolo 62 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)
Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità il vigente valore dell’indennità di specificità sanitaria di cui all’articolo 66 del CCNL della predetta Area stipulato il 23 gennaio 2024 è incrementato nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5.500.000 euro a decorrere dall’anno 2025 (circa 14 euro netti al mese).
Articolo 63 (Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)
Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità, gli importi dell’indennità di specificità infermieristica di cui all’articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, sono incrementati, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità gli importi della specifica indennità di cui all’articolo 105 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019- 2021, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 (circa 7 euro al mese) e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (circa 80 euro al mese).
Articolo 64 (Premialità liste di attesa)
In favore delle regioni che risultino adempienti all’item H Liste di Attesa previsto nel questionario Lea è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione di queste somme.
Articolo 65 (Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)
Al fine di sostenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, è vincolata una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per la remunerazione delle citate prestazioni.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse.
Articolo 66 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità.
Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza.
Al fine del monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre a esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per valutare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave patologica.
Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per le dipendenze patologiche (FDP). Il fondo è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Regioni. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Articolo 120. (Rifinanziamento edilizia sanitaria ex art.20)
Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, pari a 33,787 miliardi di euro, è incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. 4. La ripartizione dell'incremento di cui al comma 3 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.
Giovanni Rodriquez