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Farmacie. Consiglio di Stato conferma la nota Ats Bergamo contro cessione farmacia rurale sussidiata

Confermata la decisione del Tar Lombarda: nel periodo che precede l’autorizzazione/apertura della farmacia assegnata all’esito del concorso straordinario non è consentita la cessione a terzi della sede già in titolarità, diversamente incorrendo nella decadenza dall’assegnazione della sede oggetto di concorso straordinario. LA SENTENZA

20 GIU - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3681 del 03 giugno 2019, confermativa della decisione n. 216/19 del TAR Lombardia - Brescia, ha ritenuto legittima la nota con cui l’ATS di Bergamo aveva negato la cedibilità a terzi della farmacia rurale sussidiata (o soprannumeraria) dopo l’assegnazione di una sede oggetto del concorso straordinario bandito dalla Regione Lombardia.
 
Secondo l’appellante, nel lasso temporale compreso tra l’assegnazione e l’apertura della farmacia assegnata all’esito del concorso straordinario, si riespanderebbe il principio della libera disponibilità della precedente sede farmaceutica (nei casi, concernenti tra l’altro le farmacie rurali, in cui essa non precludeva la partecipazione al concorso straordinario), compresso, agli effetti della partecipazione al concorso, nel periodo precedente.
 
Per l’Amministrazione, invece, la sede rurale di cui il vincitore del concorso era titolare ab origine, a seguito della assegnazione/accettazione della sede oggetto di concorso straordinario, è indisponibile in quanto destinata ad essere assegnata ai concorrenti graduatisi in posizione successiva.
 
Il Collegio, nel dirimere la controversia insorta inter partes, ha statuito che “nelle more dell’autorizzazione/apertura della farmacia assegnata all’esito del concorso straordinario, si realizza un effetto di indisponibilità del precedente esercizio farmaceutico, destinato a mettere capo alla decadenza della corrispondente autorizzazione per effetto della acquisizione della nuova: sì che gli eventi che dovessero verificarsi nelle more tra l’assegnazione/accettazione ed autorizzazione/apertura della nuova sede, tali da determinare l’impossibilità di apertura di quest’ultima, rileverebbero come fattispecie risolutiva della assegnazione della sede oggetto di concorso straordinario”… “l’art. 112, comma 3, R.D. n. 1265/1934, sebbene faccia discendere l’effetto decadenziale della pregressa autorizzazione dal conseguimento della seconda (“ottenuta la seconda”), fa risalire la fattispecie impeditiva della decadenza alla precedente fase dell’assegnazione (“quando…non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”): così confermando che il “congelamento” della precedente sede farmaceuticastrumentale alla sua riassegnazione ai concorrenti collocatisi in posizione meno favorevole nella graduatoria concorsuale, si verifica fin dalla assegnazione/accettazione, mentre da’ luogo alla definitiva dismissione della stessa da parte del suo titolare una volta perfezionatosi il procedimento di rilascio della nuova autorizzazione”.
 
In conclusione, nel periodo che precede l’autorizzazione/apertura d
ella farmacia assegnata all’esito del concorso straordinario non è consentita la cessione a terzi della sede già in titolarità, diversamente incorrendo nella decadenza dall’assegnazione della sede oggetto di concorso straordinario.

20 giugno 2019
© Riproduzione riservata

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