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Sì al rimborso per le spese di carburante

17 LUG - Gentile Direttore,
le comunico con soddisfazione che ha avuto esito positivo, con effettivo rimborso già ottenuto, il ricorso di un nostro medico specialista ambulatoriale nei confronti della Agenzia delle Entrate di Pavia, riguardante l’indebita tassazione delle spese sostenute per il carburante utilizzato per recarsi dal proprio comune di residenza alla sede di lavoro.
 
L’azione legale è stata patrocinata dalla Cisl Medici Lombardia e condotta dall’Avv. Antonio Bagnato dell’Ufficio Legale Cisl di Milano: “la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, con la recentissima sentenza n°566/15 del 17/11/2016, ha accolto il ricorso e provveduto a rimborsare al medico contribuente le somme indebitamente trattenute a titolo di imposta (ritenute), operate sul coacervo delle spese sostenute per gli accessi effettuati presso poliambulatori territoriali.
L’Agenzia delle Entrate soccombente è stata quindi costretta, suo malgrado (in sede di Giudizio di Ottemperanza), a restituire al medico specialista ambulatoriale vittorioso gli importi indebitamente trattenuti, dando così concreta attuazione alla prescrizione del giudice tributario”.
 
Abbiamo sostenuto che “per quanto ci consta, si tratta delle prima sentenza emessa dai giudici tributari lombardi nella specifica materia. I giudici pavesi, in buona sostanza, hanno fatto applicazione delle puntuali statuizioni di cui all’Ordinanza della Corte di cassazione n°6793 del 2/4/2015, in forza delle quali non sono assoggettabili ad imposta sul reddito le somme rimborsate al medico integranti le spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista ambulatoriale presso poliambulatori distanti dal comune di residenza
Pertanto, risulta in tal modo smentita la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n°109 del 21/12/2015), che al contrario, ha affermato la perfetta ed incondizionata imponibilità del rimborso delle spese.
 
Si tratta di un primo passo verso, si auspica, il definitivo consolidamento dei canoni interpretativi affermati dalla Corte di Cassazione nella specifica materia, a tutela del presidio costituzionale integrato dalla sottoposizione a tassazione solo nei limiti della effettiva capacità contributiva”.
 
Danilo Mazzacane
Segretario Generale Cisl Medici Lombardia

17 luglio 2017
© Riproduzione riservata

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