Chi di noi vorrebbe farsi curare da professionisti non abilitati a farlo?
13 NOV -
Gentile Direttore,
in qualità di presidente di Commissione d'Albo Educatori Professionali di Genova, Imperia Savona, si vuole fare chiarezza contro l’incessante, martellante e fuorviante propaganda, pubblicata su diversi media, rispetto alla sequenza di provvedimenti normativi che, specie negli ultimi tre anni, per dare ragion d’essere a due distinti percorsi formativi, sono andati nella direzione di una sempre più complessa e divisiva ridefinizione degli ambiti di intervento tra l’educatore sociosanitario e l’educatore socio-pedagogico.
L’ultimo atto normativo è l’emanazione dell’art. 33 bis in sede di conversione del DL 14 agosto 2020, n.104, che sembra voler preludere all’introduzione di un nuovo profilo professionale ovvero l’Educatore professionale socio-pedagogico nel sistema dei servizi socio-assistenziale, socio-sanitari e sanitari. Introduzione che avverrebbe indipendentemente da quanto previsto già da diverse leggi dello stato. L’ emendamento prevede infatti la definizione di un profilo a firma del Ministro Speranza e del Ministro Manfredi che vede l’attribuzione di funzioni già definite nel decreto ministeriale D.M. 520/98 che definisce chi è, cosa fa, e dove può lavorare l’educatore professionale (socio sanitario).
La richiesta di fare chiarezza non è data, come taluni sostengono, da faziose e corporative posizioni o da steccati ideologici (questi ultimi purtroppo ben rappresentati invece da gruppi d’interesse di area pedagogica), ma da una robusta e indiscutibile ossatura normativa. Non si può non ricordare che la stessa legge 4/2013 alla quale viene fatto riferimento per legittimare la richiesta dell’emendamento, all’art. 1, comma 2: definisce che non si possono far svolgere attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie..” a professioni che sanitarie non sono, ne consegue che in ambito sanitario e socio sanitario, gli educatori professionali socio-pedagogici possono agire solo quel che non è delle professioni sanitarie.
Si segnala quindi che la definizione delle attività, così come previste dall’art. 33 bis della legge n. 126/2020, si sovrappone alle attività tipiche e riservate non solo dell’Educatore professionale socio-sanitario, ma anche di altri esercenti le professioni sanitarie, quali i Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnici della riabilitazione psichiatrica e Terapisti occupazionali (vedasi i profili professionali, core competence e i codici deontologici). In ambito preventivo, alcune attività si vanno a sovrapporre anche a quelle dell’Assistente sanitario.
Per quanto sopra riportato si invita il Ministro Speranza e i tecnici del Ministero della Salute, il Ministro Manfredi, a cui è stata indirizzata anche
una lettera, ad una attenta disamina del quadro normativo, evitando di firmare un decreto che attribuisce funzioni sanitarie ad una professione che sanitaria non è, e ne vuole essere.
Cordiali Saluti
Mario Saiano
Presidente Commissione d'Albo Educatori Professionali Ordine Provinciale di Genova, Imperia, Savona
13 novembre 2020
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