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Più tecnologia ma anche più sicurezza

di Antonio Alemanno

28 MAG - Gentile Direttore,
tra le misure del PNRR vi è l’acquisto di 3 mila apparecchiature ospedaliere in sostituzione di quelle obsolete e fuori servizio. Oltre la metà di esse (64%) sarà un’apparecchiatura che usa radiazioni ionizzanti e pertanto soggetta alla normativa sulla radioprotezione di cui al D.lgs. 101 del 31 luglio 2020.Riguardo all’applicazione di tale provvedimento, persistono ancora gravi ritardi in numerose regioni. Pertanto, è auspicabile che la sicurezza delle cure in radiologia, radioterapia, medicina nucleare sia perseguita anche attraverso modelli organizzativi a norma di legge e non solo mediante apparecchiature di ultima generazione.
 
Cosa ancora non si è fatto rispetto a quanto prescritto dal decreto è ben noto agli addetti ai lavori. Tuttavia, almeno nell’ambito del rischio clinico, è urgente uniformare sul territorio nazionale gli obblighi delle aziende sanitarie verso i cittadini e i lavoratori.
 
Ecco alcuni esempi:
- Indicazione della classe di dose assorbita dai pazienti in seguito all’esame radiologico.
Ai sensi dell’art. 161 comma 6, in ogni referto deve essere riportata l’informazione relativa all’esposizione alle radiazioni ionizzanti “costituita dall'indicazione della classe di dose (da I a IV) riconducibile all'esame in questione”. La classe di dose dovrà essere individuata sulla base della tipologia e delle modalità di effettuazione degli esami radiologici e di medicina nucleare e delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica.
 
- Manuale di qualità e standard adottati.
Ai sensi dell’art. 164, il responsabile dell’impianto radiologico provvede ad istituire un manuale di qualità che riporti gli “standard adottati al fine della verifica della qualità della tecnica radiologica e della qualità diagnostica nel caso delle procedure di radiodiagnostica” (Allegato XXVIII).
 
- Formazione specifica per i lavoratori neoassunti.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in relazione alle mansioni cui è addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico” (art.111). Tale formazione è obbligatoria prima dell’immissione in servizio dei lavoratori neoassunti.
 
Se la sicurezza è un valore sempre più importante, non si può guardare al futuro senza considerare il passato. L’Italia è stato l’ultimo paese europeo a recepire con il D.lgs. 101/2020 le direttive sulla radioprotezione. Ora serve un cambio di passo del management sanitario in area radiologica.
 
Antonio Alemanno
Tecnico di radiologia
Fisica sanitaria – Policlinico Riuniti Foggia

28 maggio 2021
© Riproduzione riservata

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