Più tecnologia ma anche più sicurezza
di Antonio Alemanno
28 MAG -
Gentile Direttore,
tra le
misure del PNRR vi è l’acquisto di 3 mila apparecchiature ospedaliere in sostituzione di quelle obsolete e fuori servizio. Oltre la metà di esse (64%) sarà un’apparecchiatura che usa radiazioni ionizzanti e pertanto soggetta alla normativa sulla radioprotezione di cui al D.lgs. 101 del 31 luglio 2020.Riguardo all’applicazione di tale provvedimento, persistono ancora gravi ritardi in numerose regioni. Pertanto, è auspicabile che la sicurezza delle cure in radiologia, radioterapia, medicina nucleare sia perseguita anche attraverso modelli organizzativi a norma di legge e non solo mediante apparecchiature di ultima generazione.
Cosa ancora non si è fatto rispetto a quanto prescritto dal decreto è ben noto agli addetti ai lavori. Tuttavia, almeno nell’ambito del rischio clinico, è urgente uniformare sul territorio nazionale gli obblighi delle aziende sanitarie verso i cittadini e i lavoratori.
Ecco alcuni esempi:
- Indicazione della classe di dose assorbita dai pazienti in seguito all’esame radiologico.
Ai sensi dell’art. 161 comma 6, in ogni referto deve essere riportata l’informazione relativa all’esposizione alle radiazioni ionizzanti “
costituita dall'indicazione della classe di dose (da I a IV) riconducibile all'esame in questione”. La classe di dose dovrà essere individuata sulla base della tipologia e delle modalità di effettuazione degli esami radiologici e di medicina nucleare e delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica.
- Manuale di qualità e standard adottati.
Ai sensi dell’art. 164, il responsabile dell’impianto radiologico provvede ad istituire un manuale di qualità che riporti gli “
standard adottati al fine della verifica della qualità della tecnica radiologica e della qualità diagnostica nel caso delle procedure di radiodiagnostica” (Allegato XXVIII).
- Formazione specifica per i lavoratori neoassunti.
“
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in relazione alle mansioni cui è addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico” (art.111). Tale formazione è obbligatoria prima dell’immissione in servizio dei lavoratori neoassunti.
Se la sicurezza è un valore sempre più importante, non si può guardare al futuro senza considerare il passato. L’Italia è stato l’ultimo paese europeo a recepire con il D.lgs. 101/2020 le direttive sulla radioprotezione. Ora serve un cambio di passo del management sanitario in area radiologica.
Antonio Alemanno
Tecnico di radiologia
Fisica sanitaria – Policlinico Riuniti Foggia
28 maggio 2021
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