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Ma che senso hanno le “polizze per il vaccinatore”?

di Matteo Piovella

06 APR - Gentile Direttore,
le scrivo perché sento la necessità di fare chiarezza su di un tema di grande attualità, quello della responsabilità del personale sanitario impegnato nel contenimento della pandemia in atto, che dai recenti sviluppi sembra essere sfuggito di mano a coloro che volevano regolarlo. 
 
Come è noto il  Governo ha recentemente emanato un nuovo Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di (i) contenimento dell’epidemia da COVID-19,  (ii) vaccinazioni anti SARS-CoV-2, (iii) giustizia e (iv) concorsi pubblici. Tale Decreto, all’art. 3 disciplina la “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”: una norma che, per come è stata formulata e per come è stata presentata, rappresenta una vera e propria presa in giro per i professionisti sanitari. 
 
Come  ricorderà, sin dall’inizio della pandemia tutte le forze politiche si sono affannate nel tentativo di  presentare un susseguirsi di frenetiche proposte emendative  finalizzate a limitare (se non ad escludere) la responsabilità degli amministratori delle Strutture sanitarie pubbliche e private coinvolte nella gestione dell’epidemia da COVID-19: questo fine veniva spesso mascherato e giustificato con la necessità di garantire protezione ai  professionisti sanitari che, come  ricorderà, in quel momento storico, venivano definiti “angeli” o “eroi”. 
 
Per affrontare seriamente il tema, nella seconda metà di aprile del 2020, tutte le Federazioni nazionali rappresentative delle professioni sanitarie avevano realizzato un documento congiunto ed unitario con cui chiedevano al Governo l’emanazione di alcuni articoli finalizzati a preservare adeguatamente tutti i professionisti sanitari: tali proposte e sollecitazioni ad oggi risultano essere rimaste lettera morta.
 
Ora, tornando all’art. 3 del  Decreto, si prevede in modo specifico che : “Per i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
 
Tale norma, a mio giudizio tanto inutile quanto potenzialmente dannosa, mi ha imposto – in qualità di Presidente della Società Oftalmologica Italiana (SOI: Ente Morale che da 150 anni rappresenta gli oculisti italiani) - l’obbligo di dare immediata comunicazione specifica a tutti i 4.500 oculisti iscritti alla SOI, invitandoli a valutarne con attenzione l’effettiva portata. 
 
Del resto leggendo la nuova norma se ne comprende in modo inequivocabile la portata, che  mira ad escludere la punibilità dei professionisti sanitari per i reati di omicidio colposo o di lesioni personali, quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità (cioè sempre) e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione: cioè, quando si rispettano tutte le regole previste nel c.d. “Piano anti-COVID-19”. 
 
E ci mancherebbe altro!  
 
Come è possibile che possa sorgere una responsabilità – qualsiasi tipo di responsabilità – se il professionista sanitario che ha effettuato la puntura ha esattamente rispettato tutte le regole disposte per attività vaccinatoria ed ha inoculato un farmaco debitamente autorizzato? Sarebbe come dire che se una persona sana e consapevole si mette alla guida di un’automobile perfettamente regolare e guida nel rispetto di tutte le norme previste dal codice della strada non risponderà dei danni che eventualmente si potranno verificare: ci si dovrebbe stupire del contrario … E qui non stiamo parlando di guidare un’auto nel traffico ma solo (ed esclusivamente) di effettuare una puntura.
 
Un tale fine oltre ad essere tanto inutile quanto superfluo risulta offensivo per tutti i professionisti sanitari che, ancora oggi, sono, evidentemente, lasciati soli, nonostante gli sforzi compiuti in questo anno per consentire il funzionamento di un Sistema Sanitario Nazionale spesso confuso e disorganizzato. Un impegno enorme, profuso al solo fine di garantire alla popolazione la miglior soluzione sanitaria possibile in considerazione dei mezzi e delle risorse disponibili: il tutto a costo dei propri affetti famigliari se non, addirittura, della loro stessa vita.
 
Un'altra riflessione, poi, andrebbe fatta in merito alle cosiddette "polizze per il vaccinatore” pubblicizzate di recente da diverse assicurazioni che appaiono a mio avviso realizzate in modo anomalo e poco rispettoso delle regole che disciplinano le attività degli enti pubblici non economici.
 
Non esiste infatti attività più regolamentata di quella inerente la vaccinazione: sia per quanto concerne i luoghi in cui viene effettuata, sia per i vaccini che vengono utilizzati, sia, infine, per il personale sanitario coinvolto. Per il caso specifico, basta leggere il c.d. “Piano vaccini anti-COVID-19”.  Tutte attività talmente istituzionalizzate da essere ampiamente comprese nelle polizze assicurative che tutti i professionisti sanitari hanno oggi in corso. 
 
Anche in questo caso, la SOI si è attivata in modo da fronteggiare questo tipo di iniziative. 
 
La confusione creata da queste iniziative ci ha infatti costretti da un lato,  a richiedere una superflua ed inutile  precisazione all’assicuratore che ha sottoscritto la Convenzione assicurativa che da più di 20 anni la SOI utilizza per i propri iscritti, con la quale si attesta che anche l’attività di vaccinatore è (chiaramente) compresa nella copertura assicurativa, così come è stata compresa anche qualsiasi attività finalizzata a fronteggiare l’epidemia da COVID-19. Dall’altro a formalizzare tutte le perplessità del caso in un apposito esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) affinché possa essere fatta chiarezza su tale iniziativa assicurativa in modo da arginarne i potenziali danni, soprattutto  per coloro che, per distrazione o ignoranza, la abbiano sottoscritta.
 
Con tale polizza, infatti, non solo vengono inutilmente buttati via €.100 per ottenere una copertura assicurativa già coperta, ma si ingenera una confusione che potrebbe persino rivelarsi controproducente nel caso insorgesse una vicenda giudiziaria per un danno causato dal professionista sanitario coinvolto nella vicenda.
 
Infatti nel rarissimo caso (ammesso che vi sia) in cui si dovesse manifestare un danno nel corso della somministrazione di un vaccino, il professionista sanitario che, incautamente, avesse sottoscritto la “Polizza del vaccinatore”, si troverebbe nella condizione di aver due polizze operanti sullo stesso rischio: un caso di c.d. coassicurazione indiretta (cfr. art. 1910 c.c.), in cui i due assicuratori sarebbero chiamati a far fronte allo stesso  sinistro ed ognuno di loro potrebbe tentare di evitare l’applicabilità della propria polizza, cercando di far ricadere il risarcimento del danno sull’altro assicuratore, sostenendo, ad esempio, che la propria polizza opera “a secondo rischio” rispetto all’altra copertura assicurativa sottoscritta. Quindi proprio nel momento di maggiore necessità il  professionista sanitario potrebbe trovarsi sballottato tra i due litiganti e solo ad affrontare il risarcimento del danno.
 
In conclusione, alla luce di questo evidente momento di confusione, certamente generato in parte dalla pandemia in atto, ma aggravato da simili iniziative di natura politica e ordinistica, ritengo sia opportuno e necessario fare il più possibile chiarezza e ristabilire la verità dei fatti, anche per evitare ulteriori problemi e sofferenze ad una categoria, quella dei professionisti sanitari, che ha già pagato a caro prezzo il conto della pandemia.
 
Matteo Piovella
Presidente della Società Oftalmologica Italiana


06 aprile 2021
© Riproduzione riservata

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