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Corruzione in sanità. Garanzie per i Whistleblowing anche all’Enpam

di Salvatore Sciacchitano

19 APR - Gentile Direttore,
nel paese aumenta la consapevolezza sul fenomeno della corruzione anche nella sanità. Gli interventi normativi e gli strumenti di prevenzione e contrasto, che sono stati introdotti, rappresentano però solo un primo passo per arginare la corruzione a danno del SSN. Tra le misure che dovrebbero avere un ruolo importante nel reprimere e, possibilmente, prevenire la piaga della corruzione e la tutela della legalità,  c’è una proposta di legge attualmente all’esame del Senato: l’A.S. 2208 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha l’intento di  proteggere il dipendente o collaboratore che segnali illeciti, il cd. Whistleblowing, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, nel rapporto di lavoro, pubblico o privato.
 
Il disegno di legge in Commissione Affari costituzionali e già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 21 gennaio 2016, prevede, per la persona che segnali, in buona fede le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza nel corso del suo rapporto di lavoro, la tutela da eventuali misure discriminatorie, collegate o riconducibili alla segnalazione.
 
Per quanto riguarda la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato,il Ddl va a modificare l’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. In particolare si obbligano gli enti a prevedere misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a prevedere canali alternativi per le segnalazioni. Infine si prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, come sono altresì nulli il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
 
La norma in questione, a prima firma Francesca Businarolo, già approvata alla Camera e ora passata al Senato (Atto Senato n. 2208 ) tutela, quindi correttamente, i dipendenti pubblici e privati che segnalano illeciti.
 
Analizzando però in dettaglio vari casi dei quali si è occupata, in più occasioni la stampa, sarebbe  non solo auspicabile, ma necessario, per una reale efficacia della norma, estendere la tutela, in particolare, anche ai Consiglieri di amministrazione e ai preposti alle funzioni di controllo interno  di Enti che svolgono funzioni pubbliche. (es Internal Audit, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, ecc..).
 
Questa ulteriore tutela avrebbe infatti risvolti anche sull'efficacia preventiva, in quanto consentirebbe ai componenti degli organi di governo e di controllo di operare con effettiva serenità e indipendenza, e, in ogni caso, la deliberazione di revoca dovrebbe essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato, come peraltro già avviene per i componenti del Collegio Sindacale.
 
In effetti sono proprio le figure in posizione apicale e di controllo che possono avere maggiore contezza di possibili illeciti ma che proprio per la loro posizione e specificità del rapporto con l’Ente e dei compiti assegnati, ad oggi difficilmente trovano la necessaria tutela nella Giustizia Amministrativa o nella Giustizia Civile, in caso di immotivata revoca dell’incarico. 
 
Riscontri concreti, sulla opportunità di garantire ed estendere effettivamente le  tutele in questione, sono a mio avviso anche alcuni episodi relativi all’Enpam, ente del quale sono stato consigliere di amministrazione, che trova nei fondi del SSN la principale fonte di finanziamento istituzionale, in quanto oltre 2/3 delle entrate derivano dai contributi delle ASL, cioè dallo Stato.
 
Personalmente, in qualità di componente del C.d.A. dell’Enpam, ero venuto a conoscenza, di reati gravissimi, commessi in danno all’Ente, reati che ho denunciato alla Magistratura ed alle autorità governative preposte, con il risultato che il presidente di allora (parliamo del 2011) si adoperava per far revocare il mio incarico di Consigliere di Amministrazione.
Il caso specifico dimostra che, paradossalmente, sia possibile che l’imputato del reato, solleciti ed ottenga l’espulsione di chi il reato ha denunciato.
 
Nella culla del Diritto, non dovrebbe essere assolutamente possibile sfiduciare un amministratore che svolgere una funzione pubblica, ottemperando “ad un atto dovuto”, denuncia illeciti perpetrati nei confronti dell’Ente del quale è amministratore. Ma in questo specifico caso si potrebbe anche dire che ingiustizia sommaria è fatta!
 
Fra l’altro è obbligo di legge per qualsiasi cittadino che venga a conoscenza di un reato, a maggior ragione se è amministratore di denaro pubblico, informare la Magistratura.
 
Ma il mio non è stato un caso isolato, infatti, sempre in casa Enpam, in precedenza lo stesso Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231, dopo aver segnalato gravi irregolarità, era stato anch’esso revocato, a partire dal componente interno, dott. Alberto Proia, Responsabile dell’Internal Auditing, e, anche in tale occasione, proprio in assenza di specifiche norme a tutela di tali peculiari posizioni, a nulla è servito rivolgersi alla Giustizia Amministrativa e Civile.
 
La necessità di rivedere in ottica anticorruzione le norme a tutela dei preposti al sistema dei controlli degli enti e, nel caso specifico dell’Enpam, sono state oggetto di interpellanze parlamentari,  a prima firma dell’Onle Giulia Grillo, (QS 21-1-2016, QS 6-7-2016) e di miei recenti articoli su Quotidiano Sanità (31-10-2016, 6-11-2016).
 
Prof. Salvatore Sciacchitano
Già Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Catania ed 
Ex Consigliere di Amministrazione Enpam

19 aprile 2017
© Riproduzione riservata

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