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24 NOVEMBRE 2024
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Calabria. Ma quale ‘scopiazzatura’? M5S ha ripreso mia proposta di legge del 2012

di Gianluigi Scaffidi

07 LUG - Gentile direttore,
due parole sulla vicenda “scopiazzatura”. Sono stato dirigente della Regione (e non di Scopelliti come talora si semplifica con malizia) responsabile del piano di rientro dal luglio 2010 al Dicembre 2013 fino a quando il re Scopelliti, su pressante richiesta del suo gran ciambellano, non ha inteso rimuovermi per la mia nota non omologabilità al potere politico nel senso che ho sempre inteso il mio ruolo dirigenziale al servizio delle Istituzioni e dei Cittadini e non dei singoli soggetti che rappresentavano le Istituzioni e che, spesso, accompagnavano da me singoli Cittadini, amici loro, per ottenere benefici non previsti dalle leggi.

La mia etica personale e dirigenziale mi ha sempre portato ad ufficializzare formalmente al Commissario ad acta ed ai due sub Commissari le “discrasie” rilevate ed i tentativi di attuare “discrasie”. Prassi non gradita nella terra del silenzio, dell’omertà e dell’asservimento dei dirigenti alla politica.

E’ evidente che in quel lungo periodo ho avuto modo di scambiare idee sulla sanità anche con consiglieri regionali che definire “non competenti in sanità” sarebbe un eufemismo. Richiesto su quale potesse essere una buona riforma del SSN non ho esitato a fornire un contributo ideativo concreto. Scopro, solo oggi, che esso si è poi trasformato in una pdl presentata nel 2012, di cui ero assolutamente all’oscuro in quanto, all’epoca, non ebbe alcuna risonanza mediatica e fu riposta in un cassetto senza mai vedere la luce. Questo per significare quanta importanza fosse data alla sanità dai consiglieri della passata legislatura ed alla loro sconosciuta pdl nata da una mia precisa e personale idea (giusta o sbagliata non è questa la sede adatta di discussione). Non che gli attuali consiglieri regionali siano diversi!

Non si tratta, pertanto, di alcuna scopiazzatura di proposte altrui ma semplicemente della trasposizione di una mia idea di partenza in pdl cui hanno contribuito, in oltre tre mesi, altri Colleghi ed attivisti del M5S. D’altronde chi era in piazza a Lamezia ricorderà che ho affermato che questa mia idea era stata presentata prima a Scopelliti ed ai suoi scudieri e dopo allo stesso Presidente Oliverio che, invece, ha deliberato quale primo atto della sua gestione l’intenzione di procedere alla creazione di una Azienda Sanitaria Unica Regionale, basata sulla ratio esattamente contraria alla pdl di che trattasi.
Di seguito ti sintetizzo le opportunità e convenienze scaturenti dalla PDL che ti riporto a seguire.

1) Gestione ottimale del personale. Oggi non si può spostare una unità lavorativa da un ospedale che dista qualche chilometro dall’altro in quanto due enti diversi (ASP ed Azienda ospedaliera).

2) Vera visione IN RETE degli ospedali dell’area di riferimento con migliore utilizzo delle risorse umane e tecnologiche anche qui in virtù dell’abbattimento delle barriere di appartenenza ASP e AO e specializzazione delle strutture ospedaliere in base all’epidemiologia ed alla presenza di unità operative produttive e di qualità, evitando le attività ripetitive.

3) Centralizzazione, con evidente economia, degli acquisti di beni e servizi per tutti gli ospedali, da una parte, e per tutto il territorio, dall’altra, nelle tre aree di riferimento.

4) Snellimento delle procedure burocratico-amministrative in quanto l’AST governerà l’ assistenza tipica del territorio (prevenzione, invalidi, potabilizzazione delle acque, igiene degli alimenti, veterinaria, etc.) e l’ASO governerà esclusivamente l’assistenza ospedaliera.

5) Inclusione del servizio 118 nelle ASO. Personalmente ho ritenuto sempre una follia affidare tale servizio alle ASP laddove la maggior parte del terminale del servizio è l’Azienda ospedaliera di riferimento.

6) Creazione di una classe direzionale e dirigenziale “versata” (specializzata) su questioni definite entrambe assistenziali ma assolutamente diverse tra di loro quale l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera.

7) Meccanismi di controllo e verifica sull’attività ospedaliera unici per tutti gli ospedali dell’area.

8) Maggiori possibilità di creare PDTA uniformi.

9) Bilanci e quindi finanziamenti “non comunicanti” come avviene oggi nelle ASP dove, per esempio, devi scegliere tra il mettere a norma una sala operatoria o incrementare il numero delle commissioni invalidi per abbattere i tempi di attesa.

10) Risparmi diretti ed immediati per l’abolizione di tre Direzioni Generali con annessi e connessi (direttori sanitario ed amministrativo, staff, portavoce, amici, etc).

D’altronde è mio parere che negli anni in cui furono create le ASL/ASP, con gli Ospedali inclusi, si capì che il sistema creato rappresentava un potpourri difficilmente governabile tanto che, per salvare il salvabile anziché avere il coraggio di creare un governo unico per tutti gli ospedali (non rendeva in termini elettorali clientelari), si crearono le Aziende Ospedaliere autonome e sganciate dalle ASP.

E’ evidente che, affinando in sede di discussione in Consiglio la pdl, occorre garantire meccanismi formali di colloquio ed integrazione tra ASO ed AST cosa che ancora oggi non avviene tra le attuali Aziende ospedaliere e le attuali ASP.
 
Gianluigi Scaffidi
Segretario aziendale Ao di Reggio Calabria e Consigliere nazionale Anaao-Assomed

 
Questa la proposta di legge.
 

“Riassetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale”
I sottoscritti cittadini calabresi, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, presentano la seguente proposta di legge:

RELAZIONE
Il presente disegno di legge è finalizzato ad armonizzare le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, in particolare nella Legge Regionale 12 Novembre 1994, n. 26, e nella Legge Regionale 11 Maggio 2007, n. 9 e s. m. i., con l'assetto territoriale determinato dal D.P.G.R. n. 18/2010.

Questo progetto di riordino del SSR prevede una diversa e più funzionale configurazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali, attraverso un processo di scorporo Ospedale/Territorio, con la ridefinizione delle Aziende Sanitarie Provinciali e la conseguente riaggregazione, per funzioni assistenziali, di tutti i Presidi Ospedalieri insistenti nelle Aree Nord, Centro e Sud. In tal modo la Regione assicurerà, tramite le neocostituite Aziende Sanitarie Territoriali (AST), l’effettiva erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro e distrettuale, mentre le Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) garantiranno le prestazioni di assistenza ospedaliera.

L’attuale assetto istituzionale delle Aziende Sanitarie Provinciali, articolate secondo gli ambiti provinciali (Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia), ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 9/2007 e s. m. i., attribuisce alle stesse competenze che spaziano dall’assistenza medica di base, all’assistenza specialistica ambulatoriale interna, alla pediatria di base, alla continuità assistenziale, all’Emergenza/Urgenza, alla Farmaceutica Territoriale, Ospedaliera e Convenzionata, all’Igiene Pubblica, alla Medicina Legale, alla Medicina del Lavoro, all’Igiene degli Alimenti, alla Medicina Veterinaria, all’assistenza consultoriale, all’assistenza psichiatrica, all’assistenza in favore dei tossicodipendenti, ai rapporti con le Strutture Private Accreditate, all’assistenza ospedaliera. Inoltre, l'attuale assetto istituzionale delle aziende crea una commistione disomogenea per quanto concerne i diversi ambiti assistenziali, ospedalieri e territoriali, con la dispersione di ingenti risorse umane, strutturali, tecnologiche ed economico/finanziarie, che provocano, di riverbero, una caduta sensibile dell’offerta assistenziale complessiva e creano inutili sovrastrutture burocratiche, senza escludere, inoltre, interminabili contenziosi di ordine contrattuale e legislativo, soprattutto per quanto attiene alla gestione delle risorse umane, artificiosamente distinte in ospedaliere e territoriali, con il che è impedito, di fatto, un interscambio, per mobilità, che gioverebbe maggiormente, in costanza di Piano di Rientro, alle articolazioni assistenziali ospedaliere e territoriali.

Il progetto di riassetto istituzionale del SSR prevede:
A) Azienda Sanitaria Territoriale Area Nord, che incorpora l’attuale Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e comprende i Comuni attualmente in essa inclusi;

B) Azienda Sanitaria Territoriale Area Centro, che incorpora le attuali Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone e comprende i Comuni in esse inclusi;

C) Azienda Sanitaria Territoriale Area Sud, che incorpora l’attuale Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e comprende i Comuni in essa inclusi.
Il modello organizzativo delle Aziende Sanitarie Territoriali è di tipo dipartimentale. Il numero e la natura dei Dipartimenti sono previsti dagli Atti Aziendali di ciascuna AST.

Alle Aziende Sanitarie Territoriali sono attribuite le competenze di assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica ambulatoriale interna, farmaceutica territoriale e convenzionata, di igiene pubblica, di medicina legale, di assistenza psichiatrica, consultoriale, di assistenza ai tossicodipendenti, di medicina del lavoro, di igiene degli alimenti, di medicina veterinaria, nonché le competenze relative ai rapporti giuridici ed economici con il privato accreditato, ex 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/92, e s. m. i., con il quale sono stati stipulati gli accordi contrattuali ex 8- quinquies del Decreto Legislativo n. 502/92, e s. m. i., nonché ogni altra competenza in materia di assistenza sanitaria territoriale.

Analogamente, sono previste tre Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO):
A) Azienda Sanitaria Ospedaliera Area Nord, costituita dagli ospedali della città di Cosenza e da tutte le strutture ospedaliere insistenti nella provincia di riferimento;

B) Azienda Sanitaria Ospedaliera Area Centro, costituita dagli ospedali della città di Catanzaro e da tutte le strutture ospedaliere insistenti nella stessa area territoriale;

C) Azienda Sanitaria Ospedaliera Area Sud, costituita dagli ospedali della città di Reggio Calabria e da tutte le strutture ospedaliere insistenti nella provincia di riferimento.

Resta confermata l’istituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 12 Novembre 1994, n. 26, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) “Mater Domini” di Catanzaro, già istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 170 dell’8 Febbraio 1995, che nel nuovo assetto territoriale di cui alla presente Legge Regionale è compresa nell’Area Centro. I rapporti assistenziali e didattici tra il SSR e l’AOU “Mater Domini” sono regolati dal protocollo d’intesa di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 517/99;

La rete ospedaliera è organizzata secondo il modello dipartimentale. Il numero, la natura e la regolamentazione dei Dipartimenti sono previsti dagli Atti Aziendali di ciascuna Azienda.

Nel rispetto del sistema classificatorio di cui al Decreto del Ministero della Salute del 02 Aprile 2015, n. 70, gli Ospedali saranno funzionalmente aggregati nel Presidio Unico Ospedaliero, con diversificazione delle articolazioni assistenziali. Per una migliore funzione assistenziale, il Servizio del 118 dovrà fare capo strutturalmente alle Aziende Ospedaliere e dipendere dalle medesime.

I Dipartimenti sono articolati in Unità Operative Complesse ed Unità Operative Semplici ed Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale. Ciascun PUO (Presidio Unico Ospedaliero) deve prevedere un Direttore Medico di Direzione Sanitaria, con attribuzione delle funzioni igienico-organizzative nonché di ogni altra funzione prevista da specifiche norme legislative. A capo di ogni dipartimento ospedaliero è posto, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 502/92 e s. m. i., un Direttore di Dipartimento, scelto tra i Direttori di Unità Operativa Complessa facenti capo al medesimo Dipartimento.

La presente proposta di Legge Regionale si compone di n. 3 articoli e, in ossequio all’articolo 39, comma 2, della Legge Regionale 19 Ottobre 2004, n. 25 e s. m. i., non si ritiene di presentare la relazione tecnico-finanziaria, in quanto essa non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio regionale. Si evidenzia che, pur essendo la Regione Calabria sottoposta a Piano di Rientro dal debito del Settore Sanitario, i compiti di natura legislativa vanno attribuiti – ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, ribadito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2014 – al Consiglio Regionale, tenuto conto dei vincoli di cui all’articolo 117 della Costituzione, nella formulazione recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 in tema di legislazione regionale, nonché delle disposizioni recate dalla Legge 05 Giugno 2003, n. 131.

ART. 1
Istituzione delle nuove Aziende del S.S.R.
Nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale sono istituite, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 502/92 e s. m. i., dell'assetto territoriale di cui al D.P.G.R. n. 18/2010 nonché del sistema classificatorio previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 02 Aprile 2015, n. 70, tre Aziende Sanitarie Territoriali (A.S.T.) e tre Aziende Sanitarie Ospedaliere (A.S.O.), come di seguito individuate.

-AREA NORD:
A) AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE AREA NORD, che include l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e i Comuni attualmente in essa inclusi;
B) AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA AREA NORD, costituita dagli ospedali della città di Cosenza e da tutte le strutture ospedaliere insistenti nella provincia di riferimento.

-AREA CENTRO:
A) AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE AREA CENTRO, che include le Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, insieme ai Comuni attualmente in esse inclusi;
B) AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA AREA CENTRO, costituita dagli ospedali della città di Catanzaro e da tutte le strutture ospedaliere insistenti nella stessa area territoriale.

-AREA SUD:
A) AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE AREA SUD, che include l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e comprende i Comuni attualmente in essa inclusi;
B) AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA AREA SUD, costituita dagli ospedali della città di Reggio Calabria e da tutte le strutture ospedaliere insistenti nella provincia di riferimento.

Resta confermata l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, già costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 170 dell’8 Febbraio 1995, la quale, nel nuovo assetto istituzionale, di cui alla presente Legge, è compresa nell’AREA CENTRO.

Le nuove Aziende del S.S.R. sono costituite, con atto formale della Giunta Regionale, entro il 30 Aprile 2017. A decorrere dal 01 Maggio 2017 prenderà avvio, sotto l’aspetto giuridico e gestionale, l’operatività delle Aziende neocostituite e, nel contempo, saranno giuridicamente soppresse le Aziende preesistenti ed estinta la loro personalità giuridica.

Le Aziende Sanitarie Territoriali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere neocostituite subentreranno nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze alle Aziende soppresse e succederanno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualunque genere nonché nei rapporti patrimoniali, nella titolarità delle soppresse Aziende.

La Regione, con apposito provvedimento, da emanarsi entro il termine di 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, nomina un Commissario Liquidatore, per ciascuna delle preesistenti Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, cui spetta il compito di disciplinare le modalità ed i criteri per l’assegnazione del personale alle neocostituite Aziende nel rispetto dei vincoli di natura contrattuale e legislativa nonché dei beni patrimoniali mobili ed immobili. Definisce, altresì, criteri e modalità di gestione delle attività e passività pregresse nonché le modalità per la gestione transitoria dei servizi di tesoreria. Tale incarico si dovrà concludere entro giorni novanta, decorrenti dalla data di formale conferimento dell’incarico stesso. Alla cessazione dell'incarico del Commissario Liquidatore, la Regione procederà alla nomina dei Direttori Generali.

Fino alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende neocostituite, i Direttori Generali in carica possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con la specifica indicazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza. Gli atti privi di tali requisiti sono nulli.

In attesa della costituzione dei nuovi Collegi Sindacali, le relative funzioni sono assicurate, in via transitoria, dai Collegi Sindacali in carica nelle soppresse Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere. Tali Collegi decadranno a seguito della nomina dei Direttori Generali delle Aziende neocostituite.
I Direttori Generali delle neocostituite Aziende, entro novanta giorni dal loro insediamento, adottano l’Atto Aziendale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 502/92 e s. m. i..

ART.2
Disposizioni finali e transitorie

Con effetto dall’entrata in vigore della presente Legge, sono abrogati:
L’articolo 7 della Legge Regionale 11 Maggio 2007, n. 9, nel testo modificato dall’articolo 40 della Legge Regionale 23 Dicembre 2011, n. 43;
Gli articoli 1 e 2, commi 1 e 3, della Legge Regionale 12 Novembre 1994, n. 26;
L’articolo 20 della Legge Regionale 07 Agosto 2002, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con l'entrata in vigore della presente Legge, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa.
 
ART.3
Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare quale Legge della Regione Calabria
 

07 luglio 2016
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