Fisioterapisti. La sentenza del Consiglio di Stato dimentica che la nostra è una “professione”
di Mauro Gugliucciello
20 FEB -
Gentile Direttore,
in uno Stato di diritto le sentenze vanno rispettate ma anche attentamente analizzate.
Leggendo la
sentenza del CdS (n. 752/2015) confesso di essere rimasto sconcertato e sorpreso dalla ricostruzione operata dai Giudici.
L’approccio pare riduttivo sull’intero quadro normativo, con considerazioni che non centrano l’obiettivo e che non tengono conto dell’evoluzione scientifica dei professionisti della salute.
Il quadro delineato dal Collegio risulta difficilmente comprensibile dopo l’emanazione del Profilo professionale del Fisioterapista (DM 741/94) e dopo che la L. 42/99 ha inquadrato definitivamente il Fisioterapista tra le “Professioni Sanitarie” abolendone l’ausiliarietà.
Nella sentenza si parla, ad esempio, ancora del Diploma Universitario, ormai superato da oltre un decennio e si scrive che il Fisioterapista opera “in termini esecutivi”.
L’articolo 2 della legge 251/00 conferma invece un professionista che ha “titolarità e autonomia professionale” nell’ambito delle competenze attribuite dal profilo professionale. Tale norma giuridica, di rango primario, approvata dopo un lungo iter parlamentare ampiamente condiviso, rappresenta la premessa inequivocabile su cui si basa l’esercizio professionale dei profili di area riabilitativa.
Dal quadro normativo descritto dal Collegio non è facile capire che l’oggetto dell’esame è, invero, una delibera della Regione Basilicata (valevole solo sul territorio lucano) che, confermando che l’attività libero professionale del Fisioterapista è esente da autorizzazione, permette la presenza di alcuni apparecchi elettromedicali, vincolandone l’utilizzo alla prescrizione “esclusivamente dello specialista: fisiatra o in relazione alla patologia, dello specialista ad essa correlata”.
Per giustificare questa esclusività prescrittiva dello specialista, che non trova fondamento in alcuna disposizione (sentenza n. 1704/2012 Tar Lazio) il Collegio si rifà ad una propria precedente sentenza n. 1890/2013 che però riguarda le modalità di accesso al Servizio Sanitario Regionale.
Afferma infatti che il medico fisiatra “è responsabile della predisposizione delle attività terapeutiche e del progetto riabilitativo anche se la sua elaborazione è frutto di un lavoro di equipe” e ancora: “la responsabilità del ruolo del medico nel percorso …e quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra…ai fini dell’accesso alle prestazioni riabilitative a carico del Ssn”.
In quel caso, si trattava di modalità organizzative scelte autonomamente dalla Regione Veneto, che prevedono il filtro del fisiatra per accedere alle prestazioni erogate all’interno del proprio SSR; scelta discussa e discutibile, sotto vari profili, ma non illegittima.
Queste considerazioni sono, però, fuori tema rispetto all’oggetto del contendere in quanto la Basilicata pone in essere queste limitazioni in un contesto libero professionale dove il Cittadino è libero di scegliere di accedere a suo carico alle prestazioni di un qualsiasi Fisioterapista abilitato.
La DGR della Basilicata si inseriva invece nella potestà regionale di definire ulteriori requisiti per le strutture sanitarie e quindi il regime autorizzativo nel caso in cui le attività siano “rischiose per il Cittadino”.
Va ricordato che non è nel potere delle Regioni creare vincoli ingiustificati o modificare l’esercizio professionale stabilito da norme statali.
Ricordiamo inoltre che il Fisioterapista è il professionista abilitato fin dal 1994 a operare sia autonomamente in rapporto diretto con la persona assistita sia in collaborazione con altre figure sanitarie (DM 741/94). Quando un Cittadino accede direttamente al Fisioterapista libero professionista, tutta la documentazione clinica, comprese le eventuali prescrizioni del medico specialista così come quelle di qualsiasi altro medico, viene adeguatamente valutata. Sono le reali esigenze della Persona assistita, dalle più semplici alle più complesse, che guidano il comportamento del professionista, cosi come stabilito dalle regole di condotta professionale del Codice Deontologico. È inoltre chiaro che, particolarmente in campo libero professionale, la responsabilità delle terapie di competenza e della loro adeguatezza è a carico del Fisioterapista che ne risponde in proprio sia civilmente che penalmente.
Auspichiamo che la Regione Basilicata prenda atto che la sua delibera finisce per creare problemi ai Cittadini, costretti a sottoporsi ad innumerevoli visite con conseguente dispendio economico e limitazione della propria libertà di scelta, ai Fisioterapisti lucani, limitandone la propria autonomia di esercizio, e ai Medici di Medicina Generale, limitandone la capacità prescrittiva.
Mauro Gugliucciello
Responsabile per la revisione del Codice Deontologico del Fisioterapista
20 febbraio 2015
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