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Comma 566. Le professioni tecnico sanitarie escluse

di Pasquale Cerino

17 GEN - Gentile direttore,
le 22 professioni sanitarie il 9 gennaio scorso hanno chiesto al ministro della salute l'apertura di un tavolo sul comma 566 della legge di stabilità, per ridefinirela organizzazione del lavoroe  ridisegnare i processi di cura ed assistenza. Per meglio comprendere il quadro in cui questa “epocale“ riforma si inserisce, va fatto rilevare che lo stesso comma 566 individua il processo di cura come atto specialistico di competenza medica e soprattutto che in base al d.lgs 502/92 la organizzazione del servizio è di esclusiva competenza del direttore della struttura complessa nella quale concretamente opera qualunque professionista sanitario, compresi tecnici ed infermieri.
 
Ma cosa dice il comma  566? Ci dice principalmente tre cose importanti, che di seguito vengono evidenziate:
 
1. il comma 566 nel riconoscere che gli atti complessi e specialistici sono di competenza dei medici, afferma esplicitamente che alle professioni sanitarie vanno attribuiti solo atti semplici e non specialistici, ovvero atti in cui non è prevista una particolare abilità o competenza.
2. Il comma 566 ci dice che i ruoli, le competenze e le responsabilità non devono essere ridefiniti ma semplicemente definiti; una cosa è la ridefinizione, ovvero la modifica di qualcosa di preesistente, altra è la definizione, ovvero la precisazione di qualcosa di già esistente, nella specie degli atti semplici e non specialistici (leggasi mansioni) che qualcuno dovrà svolgere.
3. Il comma 566 ci dice infine che dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Siccome non è pensabile che attualmente esistano settori del SSN in cui non sia possibile individuare un centro di responsabilità medica, a meno che le “rappresentanze professionali” non trovino il modo per spostare, assieme alle responsabilità, anche risorse economiche contrattuali dal CCNL della dirigenza al CCNL comparto, va da sé che eventuali e nuove responsabilità saranno gentilmente poggiate sulle spalle delle professioni interessate senza alcun incremento retributivo.
 
Ultima cosa, il comma 566 parla letteralmente di definizione dei ruoli per le sole “professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione”, escludendo quindi da qualunque processo di definizione le professioni Tecnico Sanitarie, siano esse di area tecnico diagnostica o tecnico assistenziale. Questa precisazione risulta utile per chiarire quale sia il tipo di legittimazione con cui le “rappresentanze” non coinvolte si siano comunque presentate all'appello fatto dal legislatore per altre professioni.
 
Dr. Pasquale Cerino
               
RSU CISL FP, Benevento                                            

17 gennaio 2015
© Riproduzione riservata

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