Gentile Direttore,
in questi giorni è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute, datato 3 novembre 2023 che introduce specifiche procedure per la raccolta e la trasmissione dei dati concernenti le esposizioni a radiazioni ionizzanti in ambito medico. L'obiettivo principale è quello di monitorare con precisione l'entità e la variabilità dell'esposizione della popolazione residente ai fini della loro sicurezza.
Tale decreto ministeriale rientra nell'ambito delle disposizioni del Testo unico sulla radioprotezione (D.Lgs. n.101/2020) e riguarda una vasta gamma di procedure medico-radiologiche, inclusi esami mammografici, fluoroscopici, la Tomografia Computerizzata (TC), la medicina nucleare e le tecniche di radiodiagnostica complementare.
La metodologia proposta all'art.5 prevede che l'accuratezza e la validità dei dati raccolti siano garantite attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica, secondo le modalità definite nell'art. 163 del decreto legislativo. A tal proposito, al comma 11, è previsto che l'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico e lo specialista in fisica medica tengono conto delle raccomandazioni e delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di garanzia della qualità. In pratica, si propone in maniera esplicita la creazione di gruppi di lavoro (in alcune realtà avanzate, già denominati "dose team") che ottimizzino i processi tenendo conto delle evidenze scientifiche.
Appare dunque evidente ancora una volta quella "retrocessione" dalla serie A alla serie B dei tecnici di radiologia, magistralmente raccontata su Quotidiano Sanità dal Dott. Spada, poiché siamo gli unici professionisti esclusi dalla pianificazione dei programmi di qualità e, ancora una volta, relegati ai soli aspetti pratici.
Ancora una volta i professionisti non sono tutti uguali, nemmeno laddove la legge prevede l'obbligo di agire secondo evidenze scientifiche, anche ai sensi della Legge Gelli, a cui lo stesso D.Lgs. 101/2020 rimanda: "Restano ferme le disposizioni, della legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità penale e civile per tutti gli esercenti le professioni sanitarie che partecipano, per quanto di competenza, alle procedure radiologiche".
Antonio Alemanno
Tecnico di radiologia