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Psicologi. “Obbligo formativo vale anche per i liberi professionisti”. Tar boccia ricorso Ordine del Lazio

Secondo i giudici “l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione dello psicologo, aventi rilevanza nazionale, spettano al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, con la conseguenza che ai Consigli regionali o provinciali deve ritenersi riservata la tutela della professione di psicologo per le questioni aventi rilevanza meramente regionale e provinciale”. LA SENTENZA

16 FEB - L’obbligo dell’assoggettamento alla Educazione continua in medicina vale anche per gli psicologi, iscritti al relativo albo, che non operano, direttamente o indirettamente, per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Lo ha stabilito una sentenza del Tar Lazio che ha bocciato il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio contro una delibera di Agenas e contro anche il parere dell’Ordine nazionale.
 
Il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, nel costituirsi in giudizio, ha infatti sostenuto che “… i liberi professionisti di professioni sanitarie sono testualmente inclusi tra i soggetti destinatari dell’ECM….”, assumendo quindi una posizione nettamente contraria alla tesi sostenuta dalla Ordine laziale.
 
E in effetti i giudici hanno chiarito “che l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione dello psicologo, aventi rilevanza nazionale, spettano al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, con la conseguenza che ai Consigli regionali o provinciali deve ritenersi riservata la tutela della professione di psicologo per le questioni aventi rilevanza meramente regionale e provinciale”.
 
“Una lettura diversa delle disposizioni normative – rileva il Tar - porterebbe a ritenere che, con riguardo alle questioni di rilevanza nazionale (come è senza dubbio quella relativa alla delimitazione degli obblighi formativi degli iscritti all’albo degli psicologi), il Consiglio nazionale e i Consigli regionali possano assumere posizioni diverse e in ipotesi antitetiche, come è avvenuto nel caso di specie”.
 
Inoltre il Tar precisa che “la delimitazione del perimetro della formazione professionale obbligatoria degli psicologi, che costituisce l’oggetto del ricorso in esame, non ha evidentemente una rilevanza circoscritta all’ambito territoriale del Consiglio dell’ordine degli psicologi della Regione Lazio, con la conseguenza che essa deve ritenersi devoluta alla competenza del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lett. d), della l. 56/1989. Diversamente opinando si dovrebbe arrivare all’inammissibile conclusione di ritenere che gli obblighi formativi degli iscritti all’albo degli psicologi possano essere diversamente configurati a seconda dell’ordine territoriale di appartenenza”.
 
Tutti motivi secondo cui per cui il Tar “emerge, quindi, non solo il difetto di legittimazione della ricorrente ad agire in rappresentanza degli interessi della categoria degli psicologi liberi professionisti su questioni di interesse nazionale, ma anche il palese conflitto, sul piano sostanziale, della posizione della parte ricorrente con quella espressa del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, nel cui seno è rappresentato anche il Consiglio dell’ordine degli psicologi del Lazio. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

16 febbraio 2021
© Riproduzione riservata

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