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Radiologi e Tsrm. Incontriamoci

20 APR - Gentile Direttore,
a seguito di quanto espresso dal Presidente dell’Omceo di Roma sul recente documento di posizionamento della Federazione nazionale TSRM PSTRP circa l’attività del TSRM e il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, intendiamo approfondire alcune considerazioni espresse dal medesimo. Secondo il dottor Magi, infatti, tale documento presenterebbe “inesattezze etiche e legislative” (anzi “grossi limiti etici”), costituirebbe “un potenziale rischio per la popolazione” e sarebbe “un chiaro attacco al concetto moderno di équipe multiprofessionale”.
 
Anzitutto, si intende chiarire come l’Ordine dei TSRM PSTRP non ha mai messo in discussione il ruolo del medico radiologo in quanto coordinatore del processo clinico e responsabile del processo giustificativo. Semmai ha sottolineato come alcune scelte fatte in tema di giustificazione, anche nelle citate “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate”, determinano di fatto una menomazione del medico radiologo: a esempio, si veda la più volte citata originale interpretazione del concetto di attività radiodiagnostica complementare che, se portata alle logiche conseguenze, marginalizzerebbe del tutto il ruolo del medico radiologo. Giusto per chiarire: scelte effettuate non dai TSRM, ma dalle rappresentanze dei medici radiologi.
 
Per quanto concerne la citata “illogica autonomia di esercizio professionale del TSRM (tra l’altro contra legem)” si faccia riferimento alla, secondo il Dott. Magi, illogica e contra legem(!) legge 251/2000: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico assistenziale”.
 
Si aggiunge che non è una opinione dei TSRM che “gli unici limiti all’esercizio di una professione sono le competenze proprie della professione medica”, ma che è una legge dello Stato ad asserirlo (Legge 42/99 art. 1): “Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni …omissis… è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.
 
E sono sempre una legge e due sentenze di un Tribunale della Repubblica che stabiliscono che il TSRM non lavora su delega (del medico radiologo), ma su prescrizione medica (cfr. D.M. 746/94 e motivazioni del Tribunale di Lucca in merito ai casi Marlia e Barga).
 
A proposito di tali sentenze si ricorda come il Tribunale abbia dato una interpretazione del tema giustificativo che ancora una volta marginalizzerebbe in fase esecutiva il ruolo del medico radiologo. Interpretazione logica e consequenziale che lo scrivente Ordine non ha mai cavalcato, riportando sempre la responsabilità dell’esposizione medica al radiologo, come ancora una volta specificato nel documento parzialmente contestato.
 
Desta stupore lo sconcerto causato dal fatto che il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica si adoperi “affinché la persona, debitamente informata, possa giungere ad un’accettazione libera e consapevole della prestazione propostagli”.
 
Il virgolettato ripreso dalla Omceo costituisce l’articolo 3.10 del Codice Deontologico del TSRM (perché, fatto strano, anche le altre professioni sanitarie hanno un codice deontologico, compresi i tecnici di radiologia). L’informativa al paziente, quindi, costituisce un obbligo deontologico e giuridico per il TSRM (e per tutte le altre professioni sanitarie), e anche se non vi fossero codici e leggi (che ci sono!) costituirebbe un obbligo etico e morale per ogni professionista sanitario. Qui sì che chi la pensa diversamente manifesta “grossi limiti etici”.
 
Sfugge, poi, a questo Ordine l’inferenza logica per cui partendo dalla premessa che il “practitioner è un medico, un odontoiatra o altro professionista sanitario” si possa giungere alla conclusione che “Il medico è l’unico professionista sanitario che può assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali”.
 
Ancora, per quanto concerne le attività sanitarie non esclusive (gestione del mezzo di contrasto e dei radiofarmaci, venipuntura, etc…) si faccia riferimento ancora una volta alla legge 42/99 e alla normativa di esercizio professionale del TSRM. In merito al tema venipuntura esistono, poi, pronunciamenti del CSS, del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato che risalgono agli inizi del millennio. Interessante notare come in tali passaggi della nota della Omceo si faccia riferimento a professioni che hanno un percorso formativo clinico: ma la clinica non era del medico?
 
Comprendiamo, infine, la preoccupazione della Omceo di Roma circa gli sconvolgimenti che potrebbe portare la “medicina automatica e automatizzata” se lo scenario è quello prospettato dal Pietro Ichino sulla “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro” (estratto 4/17): “La possibilità di tradurre in immagini e i suoni in informazioni digitalizzate al servizio di un robot, poi, consentirà presto di mietere vittime tra i medici, i radiologi,… omissis…”.
 
Condividendo la chiosa della nota della Omceo di Roma, e nell’interesse del Sistema Sanitario nel suo complesso, auspichiamo incontro a breve per condividere soluzioni in merito al processo radiologico.
 
Tsrm Dr. Claudio Dal Pont
Il Presidente dell’ordine TSRM – PSTRP di Roma
                                                                             

20 aprile 2018
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