No agli psicologi a capo di un Spdc. Consiglio di Stato dà ragione agli psichiatri
Accolto il ricorso contro la sentenza del Tar che apriva agli psicologi l’accesso a un Avviso pubblico di incarico per responsabile di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura indetto dalla Asl di Frosinone. Per i giudici, le attività di competenza del Direttore di Spdc “non possono essere svolte dallo psicologo in quanto di esclusiva competenza psichiatrica”. LA SENTENZA
03 DIC - Le attività di competenza del Direttore di Spdc “non possono essere svolte dallo psicologo in quanto di esclusiva competenza psichiatrica”. I compiti del dirigente, infatti, “non sono meramente organizzativi e gestionali, ma sono connessi all’assistenza ai pazienti e richiedono valutazioni specialistiche che richiedono conoscenze scientifiche e competenze professionali che sono prevalentemente di carattere medico, che non possono essere assicurate dagli psicologi”. In sintesi è questa la ragione per cui il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar di Latina che, lo scorso febbraio, aveva accolto il ricorso dell'Ordine degli Psicologi del Lazio contro l'Avviso Pubblico dell’Asl di Frosinone per l'attribuzione di un incarico Direttore Uoc Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) in quanto, riservando la posizione ai soli Dirigenti Medici con specializzazione e anzianità di servizio nella disciplina di Psichiatria, escludeva aprioristicamente la partecipazione degli psicologi.
Una linea, quella del Tar, che per il Consiglio di Stato “non può essere condivisa”.
Tra le altre cose perché, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, “il Direttore:
- deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali…
- deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari ...
- deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti;
- deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
- deve praticare … l’attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna e interna, generando valore aggiunto per l’organizzazione;
- deve praticare tutte le attività proprie della specialità;
- deve impegnarsi affinché la qualità della cura migliori costantemente, assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili garantendo gli esiti positivi del servizio erogato”.
E queste sono “attività che non possono essere svolte dallo psicologo in quanto di esclusiva competenza psichiatrica”.
03 dicembre 2021
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