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Consiglio di Stato: “L’Oss non è una professione sanitaria”. Rigettato ricorso contro il ministero della Salute 


Il Migep e Shc Sanità chiedevano il riconoscimento degli Oss quale professione dell’area sociosanitarie in attuazione, a parere loro, dell’articolo 5 della legge 3/2018. Ma per i giudici  l’inserimento della figura professionale dell’OSS nell’area socio sanitaria previsto dalla legge ha carattere “meramente ricognitivo” e l’appartenenza all’area ”non costituisce da sola riprova dell’attrazione della figura dell’OSS nell’ambito delle professioni sanitarie tout court”. LA SENTENZA

18 GIU - L’Oss non può essere annoverato tra le professioni sanitarie. A stabilirlo è il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 04340 del 07/06/2021, ha respinto il ricorso del Migep e del Sindacato Professionale Human Caring Sanità contro il ministero della Salute, colpevole di non avere formalmente inserito la figura professionale dell’OSS nell’area sociosanitaria, “impedendo così agli operatori interessati di poter ottenere i migliori trattamenti economici e professionali che spettano loro in forza di detta Legge”. Ma per i ricorrenti il ministero era tenuto a dare “attuazione dell’art. 5 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 attraverso l’inserimento nell’area delle professioni sociosanitarie anche della predetta figura professionale dell’OSS”. Intervento con cui, a detta dei ricorrenti,  tale intervento, “il legislatore ha inteso superare il precedente inquadramento dell’OSS previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2001 - che relegava detto operatore nell’area tecnica – inserendo quest’ultimo nell’area sociosanitaria”.

Una interpretazione, quella del Migep e del Shc, già respinta dal Tar e ora affossata dal Consiglio di Stato.

Per i giudici, in sintesi, pensare che l’inserimento della figura professionale dell’OSS nell’area socio sanitaria comporterebbe una modifica del relativo status professionale (“ergo, delle competenze ad esso attribuite, rispetto a quello definite con l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001”) “stride con il carattere meramente ricognitivo” che della legge 3/2018 attribuisce all’istituzione dell’area delle professioni socio-sanitarie, laddove prevede che “sono compresi nell’area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale”.

Osservano ancora i giudici come “l’appartenenza all’area socio-sanitaria, in cui confluiscono profili professionali caratterizzati dalla diversa modulazione dei contenuti professionali e dalla eterogenea compresenza di profili sociali e sanitari (spaziando il relativo spettro dalle professioni propriamente sociali, come il sociologo e l’assistente sociale, a quelle sanitarie, come l’educatore professionale), non costituisce da sola riprova dell’attrazione della figura dell’OSS nell’ambito delle professioni sanitarie tout court”.

18 giugno 2021
© Riproduzione riservata

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