Fimmg: “Lavoro Corte dei Conti è insostituibile, ma alcune decisioni non possono essere valutate solo sotto il profilo economico”
Sulla scia dell'indagine della Corte sul caso Avastin-Lucentis il sindacato dei medici di famiglia richiama l’attenzione sul fatto che “una valutazione meramente contabile di decisioni che spesso sono anche politico sindacali stia incidendo (oltretutto a distanza di anni dalle stipule contrattuali) negativamente anche sulla validità di Accordi Integrativi Regionali nel combinato disposto di ACN della Medicina Generale”.
17 FEB - “In queste ultime settimane sta facendo grande clamore il cosiddetto “caso Avastin-Lucentis” (farmaci per la cura di patologie oculari) e le relative decisioni di AIFA sulle quali è intervenuta con un’indagine la Corte dei Conti. Riteniamo che questo caso sia emblematico ma non certo unico, ed è ora che il dibattito assuma dimensioni più ampie”. Ad accendere un faro su un tema che vede nel caso Avastin-Lucentis solo la punta dell’Iceberg è il segretario generale FIMMG
Silvestro Scotti, convinto della centralità del lavoro svolto della Magistratura Contabile, ma anche dell’esigenza di operare una netta distinzione di campo.
“Ci sono questioni - spiega Scotti - che non possono essere ridotte ad una mera verifica economico-finanziaria. Accettare questo ragionamento significherebbe infatti svilire il ruolo della scienza, ma anche della contrattualità legittimata dalle regole di rappresentanza delle parti politiche e sindacali. Come se il valore di alcune decisioni sviluppate negli articolati contrattuali nazionali e regionali non siano il frutto di una seria e complessa contrattazione con le parti sociali”.
Scotti non entra nel merito della vicenda Avastin-Lucentis, ma non può non interrogarsi sul fatto che una valutazione meramente contabile di decisioni che spesso sono anche politico sindacali stia incidendo (oltretutto a distanza di anni dalle stipule contrattuali) negativamente anche sulla validità di Accordi Integrativi Regionali nel combinato disposto di ACN della Medicina Generale, nemmeno coincidenti per tempistiche, e spesso dimenticando che il diritto del lavoro prevede che tra due condizioni sia favorita sempre quella più conveniente per il lavoratore a garanzia che non si sviluppino contratti “in peius”.
“Esistono dimensioni - ricorda il Segretario Generale FIMMG - che non possono essere soggette ad una valutazione semplicemente economica, perché sono il frutto di processi decisionali complessi, spesso non perfettamente chiari negli articolati ma la cui interpretazione dovrebbe rimanere, prima di interventi della magistratura contabile, prerogativa delle parti. Il rischio, se si accetta questa strada, è che il calcolo sia puramente basato su quello che apparentemente è il miglior rapporto di costo, ma che non può tenere conto di meccanismi previsti per innestare “processi virtuosi”, come ad esempio l’evoluzione della pianta organica della ex guardia medica in due nuove entità contrattuali come la continuità assistenziale e l’emergenza sanitaria territoriale, e di meccanismi connessi alla stessa garanzia dei profili di rappresentanza riconosciuti costituzionalmente, con il risultato di bloccare la discussione contrattuale che la stessa Corte dei Conti descrive con “… il compito … di delineare lo scenario per un utilizzo della leva salariale finalizzato a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa”. Ci permettiamo di aggiungere anche il compito di evolvere dei sistemi che hanno come unico punto di riferimento la salute dei cittadini e la difesa dell’Articolo 32 della Costituzione. In altri termini, non sempre la strada più breve è quella corretta da seguire”.
“Se il caso dell’AIFA e di Avastin-Lucentis è il più eclatante, FIMMG non può non guardare con preoccupazione a diversi interventi delle sedi regionali delle Corti dei Conti, che entrano nel merito di accordi locali o centrali, spesso in contraddizione da Regione a Regione, vanificando di fatto lo sforzo istituzionale e sindacale volto ad individuare accordi che mirano al miglioramento della qualità dell’assistenza, e conclude Scotti «a questo punto delle due l’una, o il parere della Corte dei Conti sui contratti diviene vincolante, e allora per paradosso si faranno i contratti in sede contabile, o la stessa Corte interviene previo parere sul tema oggetto di contenzioso, espresso come interpretazione autentica”.
17 febbraio 2020
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