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Proroga Ecm. Da Consulcesi il vademecum per evitare sanzioni


Dopo la decisione della Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina di concedere un altro anno per assolvere all’obbligo formativo ecco tutto quello che c’è da sapere ed i principali rischi che corre chi non sarà in regola entro il 31 dicembre 2020.

21 GEN - Dopo la proroga arriveranno le sanzioni, come è stato annunciato e sarà dunque importante mettersi in regola ed evitare di correre rischi determinanti per la propria attività professionale. Consulcesi ha stilato una guida per affrontare l’anno di proroga concesso dalla Commissione Nazionale Ecm a tutti gli operatori sanitari che avranno tempo fino al 31 dicembre 2020 per completare il fabbisogno formativo di 150 crediti relativi al triennio 2017-2019. Questa decisione, presa sulla scia di una forte pressione mediatica legata ai ritardi di una larga fetta di professionisti, e anche per arrivare ad una riforma del sistema formativo.

"La nuova fase dell’Ecm prevede molte novità – ha dichiarato il Presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella – e si sta lavorando per valorizzare al massimo la formazione per lo svolgimento dell’attività professionale. L’Educazione Continua in Medicina (Ecm), avviata nel 2002 con il DLgs 502/1992 ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità ma ha trovato difficoltà di applicazione: per questo sono in corso modifiche e integrazioni e si è resa necessaria anche una nuova proroga dopo quella già concessa nel precedente triennio. Rispondendo alle sollecitazioni dei medici che rappresentiamo abbiamo preparato una guida per orientarsi ed evitare spiacevoli sorprese e a disposizione degli operatori sanitari. A loro disposizione ci sono comunque oltre 200 corsi Fad con elevati contenuti scientifici e che grazie alle più avanzate tecnologie, come la realtà aumentata, consentono di elevare la qualità delle proprie competenze con metodologie maggiormente performanti".
 
Ecco quindi un’agenda delle novità e delle procedure da tenere a mente per una corretta formazione. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla proroga i consulenti Consulcesi sono a disposizione sia in chat su www.consulcesi.it sia al numero verde 800.122.777.
 
1. Come funziona la proroga. La Commissione Ecm ha concesso un anno di tempo in più ai professionisti sanitari per mettersi in regola con l’obbligo dell’aggiornamento continuo. Intanto, dal primo gennaio è iniziato il nuovo triennio 2020-2022, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi, corsi siano essi residenziali o a distanza (Fad) e anche attraverso l’autoformazione.
 
2. Niente riduzioni per chi si avvale della proroga. I professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 1.1, punti 1 e 2». Le riduzioni citate nella delibera prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120. Se tali riduzioni non possono essere applicate, allora, i medici e i professionisti sanitari che non hanno completato l’obbligo entro il 31 dicembre 2019 dovranno seguire un numero maggiore di corsi.

In altre parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l’obbligo. Se, tuttavia, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. Perde quindi il ‘premio’ ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.

 
3. Cosa succede l’anno prossimo. La Commissione Ecm si è ad oggi mostrata comprensiva nei confronti dei professionisti che non completano i crediti. Ma non sarà possibile continuare a pensare a proroghe o a dilazioni. Gli ordini professionali competenti hanno già annunciato l’applicazione delle sanzioni che sono previste al termine di questo ultimo anno di proroga.

 
4. Cosa effettivamente rischia chi evade l'obbligo Ecm? Ecco formulate alcune realistiche ipotesi:
· Accreditamenti sanitarI: Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l’obbligo annuale e di conseguenza mette a rischio la propria o altrui azienda.
· Certificazioni per la qualità: Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.
· Cause risarcitorie: In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell’attività.
· Premi assicurativi: Le società Assicuratrici controlleranno la formazione ECM e saranno certamente pronte al momento del rinnovo ad elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l’aggiornamento.
· Mancorato risarcimento: Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell’esercizio professionale in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.
· Cause penali: Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.
· Sanzioni dall'Ordine: A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”. Il caso di Aosta rappresenta in assoluto la prima sospensione inflitta ad un medico in Italia.
 
L’ ordinamento professionale disciplina le sanzioni previste nell’art. 40 del D.P.R. 221/50:
• l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
• la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
• la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;
• la radiazione dall’Albo

Questo, per quanto riguarda l’aggiornamento e formazione professionale permanente, è stabilito all’articolo 19 del Codice di Deontologia Medica della FNnomceo.

5. I punti chiave della riforma. Da comunicato Agenas di ottobre 2019, l’Educazione continua in medicina dal 1 gennaio 2020 è diventata obbligatoria anche per tutte le professioni sanitarie aventi ordini di categoria. Tra le altre novità, anche l’inserimento della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, e l’accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.

6. Come gestire i crediti Ecm. La registrazione dei crediti acquisiti può essere effettuata o tramite gli Ordini provinciali o registrandosi al portale Co.Ge.A.P.S. all’indirizzo http://application. cogeaps.it/cogeaps/login.ot. È possibile effettuare lo spostamento dei crediti Ecm conseguiti nel 2020 nel triennio 2017-2019 andando nella propria Area Riservata, nella sezione Dettagli professionisti. Cliccando sulla voce “Spostamento crediti” e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”, apparirà una voce scritta in rosso, che dovrà essere a sua volta selezionata: “Dal 2020 al triennio 2017-2019”.

7. Il triennio 2020-2022. Va inoltre ricordato che il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni» – distinti da quelli utilizzati per completare l’obbligo del triennio scorso. In questo anno si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest’anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Cogeaps.
 

21 gennaio 2020
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