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Infermieri. Tribunale di Roma stabilisce i confini del “demansionamento”


L’infermiere che venga prevalentemente adibito allo svolgimento di mansioni non rientranti nel proprio inquadramento professionale, ma che si ritrovi per lunghi periodi (nella specie oltre dieci anni) a svolgere compiti propri del personale inferiore con inquadramento non infermieristico, con evidente nocumento alla propria immagine professionale, ha diritto ad essere risarcito. LA SENTENZA

17 LUG - L’infermiere può compiere in situazioni eccezionali e contingenti a determinati periodi compiti propri dell’operatore sociosanitario o dell’infermiere generico (il primo categoria D del contratto, i secondi B), ma questa non può essere una funzione stabile e nel caso lo diventi si configura il demansionamento.

Il Tribunale di Roma, prima sezione lavoro (sentenza 6954/2019 dell'11 luglio), ha condannato un ospedale al risarcimento del danno, anche se, come ha spesso precisato la Cassazione,  una quantificazione è possibile in caso di svolgimento di mansioni superiori, e quindi “in via equitativa, considerato che il danno non patrimoniale è limitato alla mortificazione dell’immagine e della professionalità del ricorrente (non sono stati allegati danni biologici o esistenziali, né specifici danni patrimoniali), lo stesso può essere determinato commisurandolo a una quota della retribuzione mensile rappresentando la stessa il valore della prestazione e che può quindi essere utilizzato per individuare, secondo equità, anche il valore della professionalità lesa a causa della dequalificazione”. E il Tribunale, visto che il demansionamento si sarebbe protratto per dieci anni, ha quantificato la cifra in 60.775 euro (il 25% della retribuzione mensile).

Il fatto
Un infermiere, assegnato a vari reparti, ha fatto ricorso contro l’ospedale di appartenenza per aver dovuto svolgere sempre in maniera marginale ed affrettata le mansioni proprie della sua qualifica professionale ma in maniera prevalente (per almeno il 90% del suo turno di lavoro) ha svolto attività di assistenza diretta dei pazienti in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestiche-alberghiere, come ad esempio, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, accendere un cellulare, prendere lenzuola e coperte, curare l’igiene personale, ecc.

Questo ha comportato che non ha potuto praticare in maniera soddisfacente e intellettuale la propria professione, non ha potuto assistere il più delle volte alle visite mediche, non si è potuto aggiornare sull’evoluzione terapeutica e patologica dei pazienti, non ha svolto ricerca infermieristica, non si è aggiornato sui processi di nursing ecc.

Una situazione, si legge nella denuncia, “dipesa dal comportamento del datore di lavoro che non ha mai assegnato il personale ausiliario che è preposto allo svolgimento delle predette attività di accudimento generale dei malati”.

La sentenza
Il giudice ha confermato l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza: l’infermiere che venga prevalentemente adibito allo svolgimento di mansioni non rientranti nel proprio inquadramento professionale, ma che si ritrovi per lunghi periodi (nella specie oltre dieci anni) a svolgere compiti propri del personale inferiore con inquadramento non infermieristico, con evidente nocumento alla propria immagine professionale, ha diritto ad essere risarcito.

Fermo restando, come ribadito nella motivazione della sentenza, che resta al professionista la “facoltà di valutare, in ragione delle proprie conoscenze scientifico-professionali, se sia necessario intervento diretto nel compimento di atti che ordinariamente devono essere eseguiti dal personale di categoria inferiore”, secondo il Tribunale non può e non deve accadere che un infermiere venga prevalentemente adibito a mansioni inferiori e non appartenenti alla propria qualifica.

Dalle testimonianze acquisite, si legge nella sentenza, “non può negarsi che il ricorrente, oltre a svolgere certo le sue caratteristiche funzioni professionali, nonché quelle connesse di natura strumentale previste dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nella categoria D, come ad esempio la tenuta di registri (compilazione dei diari infermieristici), e direttamente funzionali alla corretta complessiva gestione del servizio di assistenza, compie ordinariamente e stabilmente mansioni che sono proprie invece della figura dell’operatore socio sanitario o dell’infermiere generico ascritti alla inferiore categoria B, non essendo disponibile affatto (fino al 2015 e da allora nei turni di notte) personale ausiliario o essendo presente (dal 2015 sono nei turni della mattina e del pomeriggio) evidentemente in nu-mero non adeguato a soddisfare le esigenze dei pazienti”.
 
Secondo il giudice del Tribunale, “il ricorrente non può esercitare a tempo pieno esclusivamente le mansioni proprie della categoria di appartenenza, dovendo sopperire direttamente e personalmente alla mancanza o carenza di personale ausiliario. Tanto appare in contrasto con il precetto dell’art. 2103 c.c. potendo attribuirsi a un lavoratore mansioni caratteristiche di lavoratori inquadrati in livelli inferiori solo se si tratti di mansioni marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle sue proprie (cfr. Cass. civ. sez. lav., 22/05/2018, n. 12551; Id., 07/08/2006, n. 17774). Ad esempio, non può dolersi l’infermiere se, stante una eccezionale e contingente assenza di personale ausiliario, debba provvedere ad aiutare un paziente ad alimentarsi anche laddove non vi siano particolari situazioni di rischio”.
 
Quindi, specifica la sentenza del Tribunale “deve riconoscersi il diritto del ricorrente di svolgere esclusivamente le mansioni proprie della categoria di inquadramento, con mera facoltà di valutare, in ragione delle proprie conoscenze scientifico-professionali, se sia necessario intervento diretto nel compimento di atti che ordinariamente devo-no essere eseguiti dal personale di categoria inferiore”.

Per quanto riguarda il risarcimento, chiesto dall’infermiere in ragione del 50% della sua retribuzione, la prima sezione lavoro ha ribadito, che il risarcimento - in continuità con la quasi unanime giurisprudenza – è un diritto, ma si tratta di un danno non patrimoniale derivante da detto demansionamento e lo ha determinato quini nel 25% della retribuzione netta mensile percepita dal lavoratore: oltre 60.000,00 euro, che tuttavia si riferiscono a dieci anni.

Spiega la sentenza che secondo la giurisprudenza “nel demansionamento non è configurabile un danno risarcibile ‘in re ipsa’, poiché quest’ultimo rappresenta una conseguenza possibile, ma non necessaria, della violazione delle norme in tema di divieto di mobilità professionale ‘verso il basso’. L’oggettiva consistenza del pregiudizio derivante dal demansionamento (e il nesso causale) va, perciò, provato, dal lavoratore che ne domandi il risarcimento, anche attraverso presunzioni”.

Quindi “Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, preci-si e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione”. Come è avvenuto, appunto, in questo caso.

17 luglio 2019
© Riproduzione riservata

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