Responsabilità professionale. Anmdo esclusa da elenco società abilitate per linee guida. Dura la posizione del presidente Finzi
L’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (Anmdo) non è stata inclusa nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie. “Ci si chiede se sia legittimo che Anmdo non possa essere iscritta nell'elenco solo perché svolge anche una indiretta attività di tutela giuridico sindacale dei propri iscritti”, spiega il Presidente Gianfranco Finzi.
15 NOV - Dopo la pubblicazione da parte del Ministero della Salute dell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, come previsto dall’articolo 5 della Legge 8 Marzo 2017, n.24 (Legge Gelli) e dal Decreto Ministeriale del 2 Agosto 2017, abilitate a produrre linee guida a cui i medici e operatori sanitari dovranno attenersi nello svolgimento della propria professione, molte società rimaste escluse sono insorte.
L’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (Anmdo) è una di queste. “Noi abbiamo presentato ricordo contro il Ministero della Salute per l’annullamento del decreto del ministero del 2 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 avente ad oggetto Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, nonché della nota del Ministero della Salute del 23 ottobre 2017”, dichiara
Gianfranco Finzi Presidente dell’Associazione. Questo perché “Anmdo ritiene che ci sia una violazione degli articoli 39 e 97 della costituzione e degli articoli 1, 3 e 5 della L. n, 24 del 2017”, prosegue Finzi.
“Anmdo è sicuramente un'associazione di soggetti appartenenti alle professioni sanitarie come richiesto dalla legge, e rientra nelle associazioni tecnico - professionali, dizione che include evidentemente non solo le associazioni che si occupano esclusivamente di problematiche cliniche, ma anche di quelle associazione che hanno come oggetto di studio gli altri aspetti tecnici/ gestionali che attengono alla cura della salute estesa, secondo l'art. 1 della l. n. 24 del 2017, anche all'uso appropriato delle risorse strutturali e più in generale del patrimonio organizzativo dell'Amministrazione Sanitaria, ivi comprese la sicurezza delle struttura, la loro adeguatezza sotto il profilo igienico - sanitario e la gestione efficiente del personale”, precisa il Presidente.
In questo contesto, “l'Associazione svolge, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del proprio statuto, attività finalizzata al miglioramento continuo dell'organizzazione sanitaria e socio - sanitaria sotto il profilo della programmazione, organizzazione e gestione aziendale, dell'organizzazione igienico - sanitaria, delle tecniche assistenziali e del management sanitario”.
Tenuto quindi conto, aggiunge Finzi, “che l'Associazione ha tutti i requisiti sostanziali per rientrare nel novero delle Associazioni individuate dalla legge, ci si chiede se sia legittimo che Anmdo non possa essere iscritta nell'elenco di cui si discute solo perché svolge anche una indiretta attività di tutela giuridico sindacale dei propri iscritti che ne impedisce l'iscrizione ai sensi del'art.2 comma 2 lettera e del D,M, impugnato”, conclude. Anmdo fa sapere infine che presenterà in ogni sede istituzionale, sindacale e politica le problematiche sopra indicate.
15 novembre 2018
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