Farmacie. Consiglio di Stato: “Sì a trasferimento sede se non vìola limite distanza da altre farmacie”
Ferma restando la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, un titolare di farmacia è libero di trasferire la sede della sua farmacia anche per ragioni di visibilità. A patto che mantenga la distanza di 200 metri dagli altri esercizi.
05 DIC - Il Consiglio di Stato interveniene su una tematica di stretta attualità anche alla luce del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede un'ulteriore spinta alla concorrenza nell'ambito del serivizio farmaceutico.
Negli ultimi tempi i farmacisti titolari hanno spesso manifestato la loro intenzione di trasferire l’esercizio farmaceutico in locali che avessero una miglior visibilità, spazi più ampi o magari semplicemente per aver un rapporto di locazione migliore.
Detti trasferimenti, sebbene avvengano nell’ambito del perimetro di competenza attribuito alla sede farmaceutica della propria pianta organica, devono essere autorizzati dall’Autorità Amministrativa affinchè la stessa possa verificare che il trasferimento non provochi un peggioramento del servizio farmaceutico reso dalla farmacia.
Le valutazioni dell’Amministrazione hanno dato vita a numerosi contenziosi ed hanno dato modo di consolidare un dettato giurisprudenziale che, se ammette che il trasferimento sia sottoposto alla valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione e non sia una semplice presa d’atto della stessa, allo stesso modo afferma che il diniego dell’Amministrazione deve essere dettagliatamente motivato.
La giurisprudenza ha, peraltro, affermato che, in caso di accoglimento dell’istanza di trasferimento, la motivazione non deve essere necessariamente dettagliata e puntuale.
Un’ultimissima
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5992/2011, nel ribadire concetti ormai “antichi” quali: la sovranità della discrezionalità della Pubblica Amministrazione nell’istituzione di nuove sedi farmaceutiche nel rispetto del principio demografico dettato dalla legge 362/1991 e successive modificazioni, nonché la sovranità della discrezionalità della pubblica Amministrazione nella rideterminazione dei perimetri delle varie sedi farmaceutiche conseguente all’istituzione di una nuova sede farmaceutica, ha ulteriormente e nuovamente confermato che se non viene leso il diritto del titolare di una sede farmaceutica della distanza minima tra farmacie di 200 metri il trasferimento e l’attivazione nell’ambito del proprio perimetro di competenza è consentito al farmacista titolare della sede farmaceutica.
Avv. Paolo Leopardi
05 dicembre 2011
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