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Responsabilità sanitaria. In un’équipe la “colpa” è di tutti perché ognuno deve assicurarsi che l’altro svolga bene il suo dovere


Il singolo professionista che fa parte di un'équipe non può mai essere considerato unico responsabile di un danno al paziente (in questo caso deceduto), ma ogni componente deve controllare che gli altri svolgano bene i propri compiti.  A chiarirlo è la Cassazione (IV sezione penale, sentenza 22007/2018) che ha annullato una sentenza della Corte di Appello con cui si sono condannati solo alcuni componenti dell’équipe per omicidio colposo. LA SENTENZA.

30 MAG - In una équipe medica non è mai responsabile il singolo professionista, ma ogni componente deve controllare che gli altri stiano eseguendo correttamente la propria attività.

A chiarirlo è la Cassazione (IV sezione penale, sentenza 22007/2018) che ha annullato una sentenza della Corte di Appello con cui si sono condannati solo alcuni componenti dell’équipe per omicidio colposo.

Il fatto

A più sanitari (tre ginecologi, un chirurgo e due anestesisti-rianimatori) è stato contestato dal Pubblico ministero l'avere, in cooperazione colposa tra di loro, causato la morte di una paziente sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia, in particolare per avere omesso, pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, cioè patologicamente aderente all'utero, di trasfondere plasma fresco per correggere il difetto di coagulazione e per avere ritardato il ricovero della donna in ospedale dotato di reparto di rianimazione, con decesso della donna avvenuto il giorno seguente.

In primo grado sono state giudicate solo le posizioni di un solo ginecologo, del chirurgo e di un solo rianimatore con giudizio abbreviato e il G.u.p. ha condannato l'anestesista, assolvendo gli altri due imputati (il chirurgo e il ginecologo), con la formula "per non avere commesso il fatto". Nei confronti degli altri sanitari si è invece proceduto con il giudizio ordinario; non risulta l'esito di tale processo.

Questo perché subito dopo l'esecuzione del parte cesareo e la nascita di un bambino, iniziò un'emorragia massiva, che si manifestò al momento dell'effettuazione del taglio cesareo, dovuta sia a una lesione vescicale, sia alle manovre meccaniche poste in essere per il necessario distacco della placenta, evenienze entrambe valutate dai periti possibili nel contesto dato. Tale emorragia in concreto fu inarrestabile, a nulla valendo nè la sutura della lesione vescicale né la isterectomia parziale né la trasfusione con l'unica sacca di plasma che era disponibile nella struttura sanitaria.

In questa situazione di emergenza  e con la situazione della paziente che stava degenerando, pur essendo già presente in sala operatoria un'equipe completa composta da ginecologo e da anestesista, vennero chiamati in ausilio dai colleghi, tramite le infermiere, e reperiti siccome presenti in ospedale, l’ulteriore ginecologo poi accusato e il chirurgo, i quali, essendosi resi disponibili, collaborarono con i colleghi già presenti in sala operatoria in una situazione imprevista, nella quale erano stati coinvolti all'ultimo momento e senza avere svolto nessuna attività in precedenza: né diagnosi né proposizione del trattamento.
Erano stati chiamati, all'improvviso, in soccorso tecnico dei colleghi, per portare a termine un intervento chirurgico delicato e complesso, l'isterectomia, già concretamente iniziato, non per scelta dei due ricorrenti, siccome l'intervento era stato valutato dai colleghi ginecologi che già erano in sala operatoria e che avevano in carico la donna indispensabile per salvarle la vita, peraltro senza assumere  funzione di direzione dell'intervento.

La sentenza

Secondo la Cassazione igiudici di merito hanno trascurato alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità dei sanitari a proposito:

a) dell'assunzione della posizione di garanzia;
b) della responsabilità di equipe, con particolare riferimento al peculiare settore dell'intervento
sanitario diacronico;
c) dello scioglimento della equipe.

La Cassazione nella sentenza sottolinea che oltre all'attività sincronizzata dei sanitari ovvero per gli ausiliari dei sanitari per un intervento, le azioni si integrano reciprocamente in virtù di un intervento il cui esito deve essere positivo.

E’ il principio dell'affidamento che si concretizza nel vigilare le singole azioni dei singoli sanitari e allo stesso tempo vige il principio alla luce del quale ogni singolo sanitario ovvero ausiliario ha l'onere di prestare la propria diligenza sull'azione affidatagli.

La Cassazione inoltre stabilisce che il principio dell'affidamento non può essere invocato nel caso in cui la condotta colposa del singolo sanitario si esplichi nella inosservanza della legge che regola la sua attività, con la conseguente prevedibilità nonché rilevabilità dell'errore del singolo sanitario.

"In tema di colpa professionale – specifica la sentenza - in caso di intervento chirurgico in équipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti  di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui".

La Cassazione ricorda a questo proposito il disposto di un’altra sentenza: "La responsabilità penale di ciascun componente di una équipe medica non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla équipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri. Occorre cioè accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell'equipe, oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell'altro componente dell'equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio”.

Secondo la Corte questo principio va apprezzato e coniugato per “non configurare ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione, con l'altro fondamentale principio che è quello "di affidamento", in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell'osservanza delle regole di diligenza proprie. Per l'effetto, per tutte le fasi dell'intervento chirurgico in cui l'attività di equipe è corale, riguardando quelle fasi dell'intervento chirurgico in cui ognuno esercita e deve esercitare il controllo sul buon andamento dello stesso.

“Semmai, diverso discorso – sottolineano i giudici - dovrebbe farsi solo per quelle fasi in cui, distinti nettamente, nell'ambito di un'operazione chirurgica, i ruoli e i compiti di ciascun elemento dell'equipe, dell'errore o dell'omissione ne può rispondere solo il singolo operatore che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica".

“In conclusione – si legge nella sentenza che annulla la decisione della Corte d’Appello a cui rinvia il giudizio  - discende da tutte le considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello, che, muovendo dal presupposto dell'effettiva assunzione di garanzia da parte degli imputati nel caso di specie, approfondirà nuovamente funditus la vicenda, eventualmente riaprendo l'istruttoria, e farà applicazione dei principi di diritto surrichiamati anche a proposito dello scioglimento, se giustificato o meno nel caso di specie, della equipe chirurgica”.

“Terrà conto, in ogni caso – chiarisce la Cassazione riferendosi al compito della Corte d'Appelo e ricordando ulteriori sentenze in merito - che ‘in tema di responsabilità medica, l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio’”.

30 maggio 2018
© Riproduzione riservata

Allegati:

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