Odontoiatri: “No alla pubblicità scorretta: Tar Genova conferma la legittimità di parte della 175/92”
Il Tar Liguria, applicando gli articoli della Legge 175, ha respinto il ricorso presentato da una società odontoiatrica che, per non aver indicato in un totem pubblicitario gli estremi del suo direttore sanitario, era stata sanzionata dal Comune di Sarzana, che aveva richiesto parere alla Cao di La Spezia, con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ambulatoriale. Renzo (Cao): "Libera concorrenza non vuol dire Far West".
31 OTT - “Libera concorrenza non vuol dire Far West: finalmente non siamo solo noi a dirlo, anche la Legge è dalla nostra parte”. È soddisfatto il presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale (CAOn)
Giuseppe Renzo, all’indomani della Sentenza del Tar Liguria che, applicando gli articoli della Legge 175 del 1992 in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ha respinto il ricorso presentato da una società odontoiatrica che, per non aver indicato in un totem pubblicitario gli estremi del suo direttore sanitario, era stata sanzionata dal Comune di Sarzana, che aveva richiesto parere alla CAO di La Spezia, con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ambulatoriale.
“Con un’argomentazione cristallina e un’attenta analisi del quadro normativo – spiega Renzo – il Giudice ha dimostrato, in maniera lampante e senza ombra di dubbio, che le Leggi sulle liberalizzazioni, dalla Bersani in poi, hanno abrogato soltanto gli articoli incompatibili della Legislazione precedente. In particolare, l’articolo 5 comma 5 della Legge 175 è pienamente vigente e viene infatti applicato in questa sentenza, come in quella recente del tribunale di Crotone”.
“La situazione era talmente chiara – aggiunge Sandro Sanvenero, presidente Cao di La Spezia e segretario della Cao nazionale – che, anche se in questa prima udienza si aspettava solo la decisione sulla sospensiva, il Giudice ha ritenuto di poter andare subito a sentenza”.
“Così ricostruito il quadro normativo di riferimento- si legge infatti nella Sentenza, che alleghiamo-, il Collegio osserva che l’effetto abrogativo della disciplina successiva alla L. n. 175/1992 è circoscritto alle sole disposizioni concernenti un divieto di svolgimento di pubblicità informativa dei servizi professionali ovvero alle norme che si pongano in contrasto con i principi di libertà, trasparenza e veridicità della pubblicità, nonché di non equivocità e correttezza delle informazioni veicolate. Ciò risulta peraltro conforme alla ratio ispiratrice degli interventi riformatori sopra citati, destinati per l’appunto alla liberalizzazione del settore dei servizi professionali”.
“Non esiste vera libertà senza regole, e le liberalizzazioni non devono andare a discapito della Salute pubblica – conclude Renzo -. I Giudici lo hanno più volte ribadito, ora spetta ai Legislatori rendersene conto e fare in partenza buone leggi che non lascino spazio a vuoti normativi, a zone d’ombra dove possano insinuarsi e prosperare interessi dubbi o illeciti”.
31 ottobre 2017
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