Medici di famiglia. Cassazione conferma: “Niente Irap su impiegata in part-time”
La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il vicepresidente dello Smi Cosmo De Matteis. “L’avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un’impiegata part-time con mansioni meramente esecutive, non costituisce, infatti, circostanza di per sé sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in esame”. LA SENTENZA
02 NOV - “L’avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un’impiegata part-time con mansioni meramente esecutive, non costituisce circostanza di per sé sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in esame. Il ricorso deve essere pertanto rigettato per manifesta infondatezza”.
Così si legge in una sentenza con cui la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro
Cosmo De Matteis, vice presidente nazionale dello Smi e medico di medicina generale a Paola in Calabria, che aveva contestato nuovamente il pagamento dell'Irap per la sua attività.
“Una scelta – si legge in una nota dello Smi - , quella di De Matteis, corretta, come più volte riconosciuto da diverse sentenze che hanno stabilito come gli studi di medici di famiglia, con determinate caratteristiche, ne siano esenti. Purtroppo, in alcune realtà si continua invece a chiederne la riscossione, il che comporta polemiche, incertezze, e molte preoccupazioni e disagi a danno dei medici.”
"Cosmo De Matteis – ha detto la segretaria nazionale
Pina Onotri - con coraggio, non ha ceduto alle pressioni e ha avuto ragione, dimostrando ancora una volta la correttezza della linea dello Smi che, oltretutto, in più occasioni ha chiesto un intervento legislativo chiarificatore che metta la parola fine a una situazione che continua a produrre un forte contenzioso giudiziario".
02 novembre 2016
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