Pillola del giorno dopo senza ricetta. La Fofi richiama i farmacisti al rispetto delle regole di dispensazione
Il richiamo della Federazione degli Ordini dei Farmacisti arriva dopo la denuncia dell’Associazione Vitadidonna su episodi di ostruzionismo da parte di diversi farmacisti per l’acquisto dell’anticoncezionale di emergenza. "E' necessario attenersi scrupolosamente alle modalità di dispensazione previste", ricorda la Fofi.
13 OTT - “I farmacisti rispettino le regole sulla dispensazione del medicinale ellaOne”. A richiamare i farmacisti al loro dovere è proprio la Federazione degli Ordini dei Farmacisti (Fofi), che dopo una segnalazione dell’Associazione Vitadidonna relativa ad episodi di “continuo ostruzionismo” da parte di diversi farmacisti per l’acquisto dell’anticoncezionale di emergenza “ellaOne”
ha deciso di inviare una circolare ricordando ai colleghi le regole per la dispensazione di questo farmaco e sollecitandoli a rispettarle.
“La determinazione 21 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio u.s., l’AIFA ha modificato la determinazione del 2011 relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano “ellaOne” (ulpristal) ha previsto la seguente duplice classificazione del farmaco ai fini della fornitura: per le pazienti di età pari o superiore a 18 annui: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco (SOP); per le pazienti di età inferiore a 18 anni: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)”, ricorda la Fofi.
Inoltre, “il Ministero della Salute, con circolare del 22.5.2015, ha chiarito che, sulla base del regime prescrittivo sopra riportato e tenuto conto dello stralcio di verbale approvato dalla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA in data 18.5.2015, il medicinale può essere dispensato con le seguenti modalità”:
a) alle donne maggiorenni, quale medicinale SOP nelle farmacie e negli appositi spazi di vendita o parafarmacie, di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006.
In tal caso il medicinale può essere dispensato alle donne di età pari o superiore ai diciotto anni, previa esibizione di un documento di identità, in corso di validità, che ne attesti la maggiore età. Il medicinale può, altresì, essere dispensato ad altri soggetti maggiorenni muniti di delega, che dovranno comunque esibire copia del documento di identità, in corso di validità, della donna maggiorenne che intende assumere il farmaco in questione, al fine di poterne verificare, anche in questo caso, la maggiore età;
b) alle donne minorenni, quale medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR), esclusivamente nelle farmacie.
In tale ipotesi, il farmaco può essere dispensato alle donne minorenni, previa esibizione della prescrizione medica. Il medicinale può essere altresì dispensato ad altri soggetti muniti di delega, a condizione che forniscano in originale la prescrizione medica.
La Fofi ricorda infine che il Ministero ha chiarito che, nel momento in cui sarà possibile procedere alla vendita online dei farmaci senza prescrizione medica (che, come è noto, non è ancora possibile in quanto si è in attesa del logo nazionale), in considerazione delle complesse modalità di dispensazione del farmaco in questione, “deve considerarsi vietata la vendita on-line dello stesso medicinale, anche nell’accezione di SOP, essendo estremamente complesso, se non quasi impossibile, accertare, in caso di vendita a distanza, la maggiore età dell’utilizzatrice”.
La Fofi ribadisce quindi ai farmacisti “la necessità di attenersi scrupolosamente alle sopra indicate modalità di dispensazione di tale farmaco, evitando di porre in essere comportamenti non conformi alle regole”.
13 ottobre 2015
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