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Privacy. Garante rinnova fino al 31 dicembre 2016 autorizzazioni per trattamento dati sanitari


Prorogate le precedenti autorizzazioni in scadenza oggi. I provvedimenti riguardano anche i dati genetici e di ricerca scientifica. Proroga anche per i dati di lavoro, associazioni e fondazioni, liberi professionisti, attività creditizie, assicurative, settore turistico, dati per conto terzi, investigatori privati e dati giudiziari.

31 DIC - Il Garante per la privacy ha rinnovato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili in diversi campi di intervento. I provvedimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre (uscita oggi).
 
I provvedimenti riguardano  i dati sulla salute e la vita sessuale, i dati genetici, quelli relativi al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, i rapporti di lavoro, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario.
 
In linea generale  le nuove autorizzazioni rispecchiano per molti aspetti quelle in scadenza e apportano le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati.
 
Per quanto riguarda in particolare i dati sanitari, il Garante autorizza:
 
a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
 
b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 
c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;
2) manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
3) non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice;
 
d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

31 dicembre 2014
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