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Mercoledì 31 DICEMBRE 2014
Privacy. Garante rinnova fino al 31 dicembre 2016 autorizzazioni per trattamento dati sanitari
Prorogate le precedenti autorizzazioni in scadenza oggi. I provvedimenti riguardano anche i dati genetici e di ricerca scientifica. Proroga anche per i dati di lavoro, associazioni e fondazioni, liberi professionisti, attività creditizie, assicurative, settore turistico, dati per conto terzi, investigatori privati e dati giudiziari.
Il Garante per la privacy ha rinnovato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili in diversi campi di intervento. I provvedimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre (uscita oggi).
I provvedimenti riguardano i dati sulla salute e la vita sessuale, i dati genetici, quelli relativi al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, i rapporti di lavoro, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario.
In linea generale le nuove autorizzazioni rispecchiano per molti aspetti quelle in scadenza e apportano le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati.
Per quanto riguarda in particolare i dati sanitari, il Garante autorizza:
a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;
2) manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
3) non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice;
d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
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