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Farmacie. Per Tar Lombardia legittimo il trasferimento della proprietà tramite l'istituto del trust

di Paolo Leopardi

I giudici amministrativi hanno dichiarato l'illegittimità del negato riconoscimento da parte dell'Asl del trasferimento della titolarità di una farmacia mediante trust. Secondo la sentenza, non si tratta di uno strumento elusivo della normativa in materia, bensì il mezzo per garantire la possibilità del subentro generazionale nell'attività di famiglia in presenza di eredi ancora privi dei requisiti richiesti dalla legge

26 AGO - Nel corso dell’estate, mentre i farmacisti (almeno i pochi che hanno potuto) godevano delle proprie ferie, con un provvedimento che possiamo definire storico, il Tar Lombardia, Sezione II di Brescia, ha dichiarato l’illegittimità del negato riconoscimento da parte dell'Asl del trasferimento della titolarità di una farmacia mediante l'istituto del trust.

Già, a suo tempo, lo stesso organo giurisdizionale aveva emesso un provvedimento cautelare che sospendeva il diniego emesso dall’Asl competente a fronte dell’istanza di alcuni eredi di un titolare di farmacia lombardo deceduto i quali, non avendo i requisiti per diventare titolari di farmacia, avevano trasferito appunto, la farmacia in un trust. Si è parlato molto, ed altrettanto potremmo fare, di trust e di cosa sia detto istituto anglosassone ma non pare questa la sede per dilungarsi.

Certo, possiamo sinteticamente affermare che, per i farmacisti si apre uno scenario nuovo ove sarà possibile trasferire la proprietà della farmacia ad un’entità senza i requisiti richiesti dalla L. 475/1978 e successive modifiche purchè la stessa farmacia venga gestita da un trustee ovvero da una figura equiparabile all’attuale direttore responsabile che, tuttavia, ne detiene a tutti gli effetti la titolarità.

La sentenza in parola (n. 890 del 30 luglio 2014) infatti, ha ritenuto legittimo il trasferimento della titolarità di una farmacia mediante l'istituto del trust, costituito (e autorizzato dal Tribunale civile) a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un trustee, che nello specifico è stato individuato nella società "Farmacia …", fino al subentro dei suddetti eredi.

L'istituto del trust, secondo la citata sentenza, non è uno strumento elusivo della normativa in materia, bensì il mezzo per garantire la possibilità (riconosciuta dalla stessa legislazione in materia) del subentro generazionale nell'attività di famiglia in presenza di eredi ancora privi, a causa della loro età, dei requisiti richiesti dalla legge per subentrare nella gestione.
Vale, quindi, la pena di leggere attentamente la sentenza in parola ed , in attesa di conoscere il seguito della vicenda (ricordo che la sentenza potrà essere sottoposta al vaglio dl Consiglio di Stato), analizzare con i propri consulenti la figura del trust.

Avv. Paolo Leopardi

26 agosto 2014
© Riproduzione riservata

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