Tar Lazio: “I medici di famiglia 'obbligati' a fare le vaccinazioni delle campagne antinfluenzali”
Respinto il ricorso di un medico al quale la Asl ingiunse di effettuare le vaccinazioni. Per il medico veniva lesa la sua libertà di scegliere la condotta terapeutica più adatta al paziente. Ma per i giudici tale libertà non è compromessa dai programmi di sanità pubblica. Il testo della sentenza.
10 OTT - II medico di famiglia non può rifiutarsi di effettuare le vaccinazioni previste dalle annuali campagne nazionali antinfluenzali. A stabilirlo è stato il Tar del Lazio con la sentenza n. 8123/2013 del 6 settembre che ha respinto il ricorso di un medico di Bergamo contro l’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale e le disposizioni lì previste sul rapporto tra Medico di Medicina Generale e Asl.
Il caso si riferisce al 2000, quando il medico ricevette dalla Asl l’ingiunzione a procedere con le vaccinazioni. Cosa che il medico fece per evitare sanzioni, ma contestualmente avvio un’azione legale per violazione dei principi base di “libertà” e “indipendenza” dell’esercizio medico stabiliti sia dalla Costituzione che dal Codice Deontologico. Secondo il medico, infatti, nel caso delle campagne vaccinali “è l’Azienda e non il medico a decidere se e quando provvedere a determinare la categoria dei soggetti a ‘rischio’ ed è parimenti l’Azienda a determinare cioè a imporre il tipo di vaccino (tra i molteplici esistenti) che il medico deve utilizzare”. In questo modo si “riduce il medico a mero esecutore di una condotta terapeutica predeterminata ‘in toto’ dall’Azienda, restando preclusa al medico ogni e qualsiasi valutazione sia in ordine di tipo di farmaco da impiegare, sia in ordine alla opportunità dal punto di vista medico di procedere a vaccinazione”.
Non solo. Secondo il medico l’Accordo Collettivo Nazionale impone al medico l’obbligo di aderire “ai programmi di attività ed agli obiettivi finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa”, e ciò si traduce in una limitazione e/o in un condizionamento nella scelta della condotta terapeutica.
Entrambe le tesi sono state respinte dai giudici, secondo i quali l’attività che il sanitario esplica sul paziente affidato alle sue cure “non può ritenersi compromessa da altri compiti che possono essere allo stesso accollati nell’ambito della organizzazione sanitaria che può all’uopo giovarsi dell’ausilio dei sanitari di medicina generale, quali quelli relativi alla somministrazione di vaccini antinfluenzali che dai competenti organi della stessa organizzazione sanitaria vengano predisposti quale mezzo per ovviare al diffondersi di tali forme contagiose suscettibili di propagarsi tra la popolazione”.
Secondo il Tar, inoltre, i programmi di attività e gli obiettivi finalizzati al rispetto dei livelli programmati di spesa sono “semmai riferibili alla incidenza delle spese relative alla quotidiana attività di diagnosi e delle cure prescelte dal medico sulle malattie diagnosticate rispetto ai livelli programmati di spesa”, ma “non si rendono estensibili (pur in disparte ogni altra questione sulla loro deducibilità) alla somministrazione di vaccini antinfluenzali nell’ambito di campagne vaccinali che, come noto, si svolgono con preparati e metodi somministrativi standardizzati in quanto promossi e organizzati dalle Aziende”.
Per queste ragioni il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del medico, ribadendo l’obbligatorietà, per il medico di medicina generale, a collaborare alla buona riuscita delle campagne vaccinali contro l’influenza.
10 ottobre 2013
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