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La responsabilità extracontrattuale del dentista: un caso


Una recente sentenza del Tribunale di Vicenza su un intervento sbagliato di un dentista consente di mettere a fuoco la differenza tra responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale.

13 GEN -

Prendiamo spunto da una recente sentenza del Tribunale di Vicenza per focalizzare l’attenzione su una importantissima distinzione da farsi in ambito di responsabilità civile, quella tra responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale.

Un errato intervento odontoiatrico

Cominciamo da un breve resoconto del fatto che ha generato una vicenda processuale conclusasi recentemente con la condanna dell’esercente la professione sanitaria, nella fattispecie un odontoiatra.
Una signora, paziente di una clinica odontoiatrica specializzata, viene sottoposta ad un intervento di sostituzione di due denti. La clinica, per finalizzare l’operazione, affida l’incarico ad un suo collaudato consulente implantare. Al termine del trattamento, la paziente ha subito la sensazione che qualcosa non vada: dolori forti, formicolii e bruciori, soprattutto durante la masticazione e nel parlare. Nonostante la cosa fosse subito segnalata ad altri colleghi del chirurgo che aveva effettuato l’operazione, questi ultimi non approfondiscono più di tanto, limitandosi ad una semplice prescrizione di farmaci ed integratori. Persistendo però i dolori, la signora decide in seguito di sottoporsi ad un TAC, dalla quale emerge – purtroppo – la necessità di rimuovere uno dei due impianti appena installati. A causa dell’evidente danno subito, la paziente si affida alle vie legali per ottenere un giusto risarcimento.

La sentenza del Tribunale di Vicenza

La sentenza n.1951 del Tribunale di Vicenza, del 21 novembre scorso, condanna a risarcire sia la clinica ove la paziente si era recata per l’intervento, sia l’odontoiatra che, materialmente, aveva eseguito l’operazione. I giudici liberano dalle accuse i dentisti che, successivamente all’intervento, si presero cura della signora, nonostante questi ultimi avrebbero comunque potuto rimediare sin da subito al danno patito, optando invece per una terapia farmacologica rivelatasi poi infruttuosa.
La doppia condanna, della struttura sanitaria e del medico, si fonda, come anticipato, sulla distinzione tra responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale: vediamo dunque di approfondire un po’ più a fondo la questione.

Responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale

Per cogliere appieno la differenza tra responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, rifacciamoci innanzitutto alle fonti primarie del nostro diritto.
L’Art.1218 del Codice Civile recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” Si tratta, in questo caso, di una norma che disciplina la responsabilità civile conseguente all’inadempimento di una obbligazione assunta o, detto altrimenti, al mancato rispetto di un obbligo contrattuale. Nel caso poc’anzi preso in esame, è ovviamente la clinica odontoiatrica ad esser venuta meno ad un proprio obbligo con il paziente.
L’Art.2043 del citato codice è invece atto a disciplinare la responsabilità civile di tipo extracontrattuale: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” In tal caso si intende normare, cioè, il caso in cui tra danneggiato e danneggiante non esista un rapporto obbligatorio. Il consulente implantare che ha eseguito l’intervento sulla paziente – in quanto collaboratore della struttura sanitaria – non era, di fatto, vincolato da un contratto con la signora: è stata però la sua imperizia a generare il danno, e pertanto questi viene condannato a risarcire.

Ricordiamo infine che ogni professionista della salute ha l’obbligo di tutelarsi in maniera congrua per la responsabilità civile professionale, quantomeno seguendo i dettami della Legge Gelli-Bianco in merito ai massimali minimi di copertura ed in relazione all’estensione di quest’ultima. Va infatti ribadito che il professionista dipendente non necessita, per legge, di una tutela RC a tutto tondo, ma gli è sufficiente coprirsi per la sola colpa grave. Per avere maggiori informazioni o chiarimenti sul tema, può essere opportuno consultare un consulente qualificato, prenotando un appuntamento con lo staff di SanitAssicura.



13 gennaio 2025
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