Mancano ormai poco più di tre mesi al termine del secondo anno del triennio ECM 2023-2025, il primo in cui la formazione continua è stretta a doppio nodo con la copertura assicurativa. Il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco, emanato lo scorso febbraio, conferma infatti che se il professionista sanitario non avrà raccolto almeno il 70% del fabbisogno triennale di crediti ECM, potrà vedersi negata la copertura assicurativa, rimanendone scoperto in caso di contenzioso.
Un rischio da evitare a tutti i costi, ma non è l’unico
Come confermato in diverse interviste rilasciate nei mesi scorsi dai principali esponenti del mondo sanitario (dal ministro della Salute Orazio Schillaci, al presidente della FNOMCeO Filippo Anelli e alla presidente della FNOPI Barbara Mangiacavalli), ogni professionista deve assolutamente fare in modo di evitare di ritrovarsi in una situazione problematica come quella di non poter accedere alla copertura assicurativa. Ma per gli inadempienti non esiste solo questo rischio, dato che sono previste dalla legge diverse altre sanzioni: nel peggiore dei casi, infatti, si può arrivare anche alla sospensione dall’esercizio della professione.
È dunque fondamentale per tutti gli operatori sanitari non prendere sottogamba il programma di formazione continua. Considerato che c’è ancora più di un anno al termine del triennio in corso, chiunque può ancora sfruttare il tempo rimasto per mettersi in regola.
Assicurazioni e professionisti sanitari, cosa si rischia?
Con l'approssimarsi della fine dell'anno formativo e l'arrivo del 2025, medici e professionisti sanitari si chiedono cosa succederà dal 2026 in poi alla copertura assicurativa in caso di contenzioso. Soprattutto con il decreto attuativo di febbraio 2024 della Legge Gelli-Bianco, arrivato dopo 7 anni a dirimere e regolare le coperture assicurative di strutture sanitarie e professionisti per responsabilità professionale.
Il testo del decreto attuativo chiarisce i doveri dell'assicuratore verso struttura sanitaria e professionista, che è tenuto a proteggerli nella maggioranza dei casi di contenzioso, e aggiorna i massimali minimi di garanzia. Per l'assicuratore e il diritto di recesso resta comunque una scappatoia: quella dell'assolvimento dell'obbligo ECM. Senza almeno il 70% dei crediti ECM effettuati e certificati nel triennio precedente, il professionista sanitario è esposto, in caso di contenzioso, ad un possibile rifiuto dell'assicuratore di garanzia nella RC professionale e quindi copertura.
Assicurazione e obbligo ECM: il 70% necessario
Al fine di esplorare le casistiche possibili e provvedere a qualche scenario verosimile di quello che succederà dal triennio 2026/2028, Consulcesi Club ha organizzato un appuntamento per tutti i professionisti sanitari che vogliono saperne di più e arrivare preparati alla fine del triennio.
Il prossimo 18 settembre alle ore 12.30 il webinar "Legge Gelli e formazione ECM: le novità sull'assicurazione dei sanitari" provvederà a risolvere molti di questi dubbi.
Tra gli ospiti: