La recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea nella controversia C-218/22 e il successivo parere favorevole dell’Aran hanno riportato alla ribalta la questione del diritto del lavoratore pubblico a ricevere un’indennità per le ferie annuali non godute durante il rapporto di lavoro.
Tra i più interessati ci sono proprio i professionisti sanitari che, per l’ormai organica carenza di personale, sono tra i lavoratori che nel pubblico hanno minore facilità ad accedere alle proprie ferie maturate. Sul tema si è espressa anche l’Anaao Assomed, che tramite le parole del suo segretario Pierino Di Silverio, ha sottolineato come, in uno studio del 2021, risultassero già oltre 5 milioni di giorni di ferie accumulate e non godute dai sanitari, corredate e oltre 10 milioni di ore di straordinario.
In totale, i dirigenti medici e sanitari avrebbero accumulato circa 40 giorni di ferie non godute in media per uno, arrivando a circa 4 miliardi di euro di indennità. Una cifra che sembra più concreta considerando che la prescrizione per il riconoscimento delle fere non godute è di 10 anni e quindi valida fino ai casi del 2014.
La recente sentenza della CGUE si è opposta a quanto previsto dalla normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuiti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui quest’ultimo ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso dello stesso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Questo porterebbe, secondo l’avvocato Consulcesi Francesco Del Rio, ad un “un rafforzamento delle garanzie del dirigente medico e dell’operatore sanitario pubblici che, dovendo spesso sacrificare il loro diritto al riposo per far fronte a cronici deficit organizzativi aziendali, possono perlomeno confidare nella residuale opportunità di ottenere, al momento della cessazione del rapporto lavorativo (senza distinzione di causa), il pagamento dell’indennità sostitutiva limitandosi ad allegare che il rapporto è cessato e che non hanno allora potuto godere dei giorni di ferie maturati”.
Restano dei dubbi:
L’avvocato Del Rio risponderà alle domande degli utenti il 28 febbraio alle ore 17 in un webinar organizzato da Consulcesi Club.