Dopo la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea sull’indennità da ferie non godute, pochi giorni fa si è espressa anche l’Aran su un quesito analogo, proveniente però dal comparto Istruzione e Ricerca. Il parere è importante anche per le indicazioni generali utilizzabili da tutte le amministrazioni pubbliche.
La questione si snoda intorno alla facoltà dell’ente pubblico di azzerare le ferie del dipendente, nel caso in cui quest’ultimo non ne avesse goduto nel termine ultimo stabilito dalla contrattazione collettiva. Di fatto causando la decadenza per il lavoratore dal godimento del diritto.
In risposta, l’Aran ha ripreso il testo del contratto collettivo applicabile al caso (CCNL 16/10/2008) e ha sottolineato che, all’articolo 28, viene ribadito che il diritto alle ferie ha “carattere irrinunciabile” e che queste ultime devono essere fruite in ogni anno solare, tenendo conto delle richieste del dipendente e delle esigenze di servizio.
Al dipendente, si ricorda ancora, è permesso anche frazionare le ferie in più periodi dell’anno, dovendo comunque godere di almeno due settimane continuative dal 1° giugno al 30 settembre. Nel caso in cui risulti impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione ha diritto a procrastinare due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Aran, analizzando poi la questione su cui era stato richiesto supporto, ha dovuto far ricorso ai principi generali degli orientamenti giurisprudenziali, comunitari nello specifico, e formulare quindi un’ipotesi non contemplata dalla normativa contrattuale.
Confermata l’irrinunciabilità del diritto alle ferie, “la fruizione dovrà essere adeguatamente monitorata dall’amministrazione che dovrà adottare ogni condotta utile affinché il lavoratore sia posto nelle migliori condizioni possibili per esercitare il suo diritto”, secondo Aran. Il godimento delle ferie mira al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e, in questo, costituisce un vero e proprio obbligo in capo al datore di lavoro (art. 2087 c.c.). Dunque, è l’amministrazione datrice di lavoro che deve mettere in atto quelle misure organizzative necessarie per garantire le migliori condizioni al dipendente, compresa quella che gli permette di usufruire delle sue ferie.
Aran ha quindi concluso che “il datore di lavoro non può procedere all’automatico azzeramento del monte ferie non utilizzato dal lavoratore, semplicemente prendendo atto che le stesse non sono state fruite entro i tempi contrattuali, ma prima di poter procedere in tal senso, dovrà verificare (e quindi conseguentemente dimostrare al dipendente) di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47)”.
Cosa significa questo? Abbiamo chiesto un parere a Francesco Del Rio, esperto del tema e avvocato del network Consulcesi. “Quello che è successo è che Aran – ha spiegato -, riprendendo i principi concordemente ripetuti nei vari pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea, ha ripetuto che l’amministrazione è tenuta ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte”.
Questo significa, prosegue, che “sarà la stessa amministrazione che dovrà assumere un atteggiamento proattivo nei confronti del lavoratore, pianificando i periodi ferie con un congruo preavviso e prestando attenzione alle ferie residuate per ciascun dipendente, così da agevolarlo a goderne in modo pieno ed effettivo”.
Gloria Frezza