Farmacie. Rebus piante organiche. E nell'incertezza i Comuni la fanno da padroni
Molti lettori ci hanno scritto per sapere se alla luce delle nuove disposizioni normative la pianta organica delle farmacie sussista ancora o no. Lo abbiamo chiesto all'avvocato Paolo Leopardi che rimarca il perdurare dell'incertezza legislativa sottolineando però il crescente arbitrio in materia da parte dei Comuni.
12 AGO - La legge n. 27 del 24 marzo 2012 ha, senza dubbio, lasciato innumerevoli dubbi interpretativi a causa delle numerose modifiche apportate alle norme concernenti il servizio farmaceutico sin qui regolate dalla legge n. 475/1968 e successive modificazioni e dal Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934).
In particolar modo il dubbio più frequentemente sottoposto all’attenzione dei consulenti di settore è quello di sapere se la “pianta organica” delle farmacie ha resistito all’avvento della novella legge 27/2012 e conseguentemente se il titolare di una farmacia volendo trasferire il proprio esercizio può ora farlo anche al di fuori del perimetro di competenza della propria sede farmaceutica.
Ebbene, l’articolo 11 della legge n. 27/2012, sebbene non in maniera chiara, avrebbe eliminato il concetto di sede farmaceutica e quindi abolito la pianta organica delle farmacie.
Tale convinzione si fonderebbe sul noto parere ministeriale che ha riscontrato un quesito sottoposto dalla Regione Toscana al Ministero della Salute nonché dalle prime indicazioni di alcuni Tribunali amministrativi interessati dalle istanze cautelari dei farmacisti che, ritenendo lesi i propri interessi, hanno impugnato le delibere comunali con le quali venivano individuate le nuove farmacie.
Tuttavia, ad oggi non vi sono ancora certezze, in quanto i vari provvedimenti non sono entrati nel merito delle questioni sottoposte al vaglio giudiziario.
Ciò che invece appare certo, ovviamente ad avviso dello scrivente, è il potere incondizionato dei Comuni che, in virtù del nuovo criterio demografico, hanno potuto localizzare le nuove farmacie in maniera assolutamente arbitraria e ciò, anche in palese conflitto di interessi, atteso il ruolo che spesso gli stessi Comuni hanno, di proprietario di farmacie.
Allo stesso modo, i Comuni potranno disporre in maniera assolutamente discrezionale, sulle varie istanze proposte dai titolari di farmacia che vorranno trasferire il loro esercizio.
Difatti, essendo scomparsi il perimetro di competenza e la sede farmaceutica, ogni farmacia potrà essere trasferita a discrezione del Comune con l’unico limite che sussista la distanza di 200 metri dalla farmacia più vicina. (Peraltro, anche detto limite sarebbe stato eliminato dal noto ma desaparecido disegno di legge in materia di servizio farmaceutico, con ciò lasciando ancor più potere ai Comuni che avrebbero solo dovuto evitare la prossimità da altri esercizi farmaceutici).
Insomma, un gran guazzabuglio che lascia sempre più dubbi ed alimenta sempre più contenzioso in un settore che, avendo sinora garantito efficienza in modo capillare, poteva essere liberalizzato con maggior logica e raziocinio.
Paolo Leopardi
12 agosto 2012
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