Covid. Da oggi entra in vigore il green pass europeo. Ecco come funzioneranno i controlli
Ci si potrà spostare attraverso la presentazione di una certificazione verde Covid attestante l’avvenuta vaccinazione, guarigione o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare. Tra i verificatori sono stati individuati i vettori aerei, marittimi o terrestri o loro delegati, nonché i pubblici ufficiali. Per gli ingressi dal Regno Unito, oltre all’obbligo di presentare al vettore la certificazione verde di effettuazione tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, resta in vigore la quarantena di 5 giorni. Questo quanto previsto da una nuova circolare del Ministero della Salute.
01 LUG - A partire da oggi, 1 luglio, entra in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea il Regolamento europeo in materia di EU Digital Covid Certificate. Il Regolamento prevede che tra gli Stati dell’Unione europea ci si possa spostare attraverso la presentazione di una certificazione verde Covid attestante l’avvenuta vaccinazione, guarigione o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare.
A spiegare nel dettaglio come funzionerà, chi dovrà occuparsi dei controlli e come verranno disciplinati gli ingressi da Paesi extra UE è una nuova circolare del Ministero della Salute.
I controlli dei certificati verdi dovranno essere effettuati dai vettori al momento dell’imbarco del passeggero sullo specifico mezzo di trasporto con finalità di ingresso in Italia. Questi controlli dovranno accertare che il passeggero rispetti i requisiti per poter far ingresso, ovvero per i cittadini che hanno transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi della lista C (Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) o in Canada, Giappone o Stati Uniti, l’obbligo di presentazione di una certificazione comprovante:
- Il completamento del ciclo vaccinale prescritto da almeno 14 giorni, con uno dei vaccini autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dall’Agenzia Italiana per il Farmaco (Aifa);
- L’esser guariti dal Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento fiduciario (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo);
- L’aver effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
Per gli ingressi dai restanti Paesi della lista D e della lista E (
vedi qui l'elenco) persistono le disposizioni di cui al Dpcm del 2 marzo 2021 e successive Ordinanze del ministro della salute.
Per gli ingressi da UK, invece, i soggetti che fanno ingresso in Italia hanno l’obbligo di presentare al vettore la certificazione verde di effettuazione tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della Asl competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario pari a 5 giorni e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico a fine della quarantena.
L’obbligo di comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della Asl competente permane per gli ingressi da UK, dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti).
La circolare ricorda ai vettori che la presentazione di una delle certificazioni elencate in precedenza "è un obbligo di legge, pertanto, si chiede di darne ampia comunicazione ai passeggeri prima della partenza così da consentire la loro totale aderenza e al contempo di effettuare i controlli così come previsto dalla normativa vigente".
Le certificazioni accettate dovranno essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. I controlli possono essere effettuati anche all’arrivo in Italia da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, come gli operatori Usmaf per le attività di vigilanza sanitaria, ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale, o la Polizia di Frontiera. Infine, si ribadisce che ai fini dell’ingresso nel territorio italiano è necessario un tampone antigenico o molecolare per i soggetti con un’età uguale o superiore a 6 anni non in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione.
In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) viene precisato che in relazione alle certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, queste dovranno riportare almeno i seguenti dati:
- Identificativi della persona;
- Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino.
I vaccini ad oggi accettati in Italia ai fini dell’ingresso dai Paesi della lista C, Canada, Giappone e Stati Uniti sono:
1. Comirnaty di Pfizer-BioNtech;
2. Moderna;
3. Vaxzevria di AstraZeneca;
4. Janssen (Johnson & Johnson).
Con completamento del ciclo vaccinale prescritto si intendono due dosi per i primi tre vaccini della lista e una dose per il quarto. Tuttavia, per i soggetti guariti da Covid-19 la fine del ciclo vaccinale prescritto corrisponde all’aver ricevuto una dose di uno dei quattro vaccini.
La validità delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo.
Per tutti gli ingressi dall’estero, viene ricordato che, per finalità di sanità pubblica è obbligo di legge anche il completamento della Digital Locator Passenger Form (dPLF) da parte del passeggero e altresì la sua verifica da parte del vettore all’atto dell’imbarco. Nel caso in cui il passeggero - a causa di impedimenti tecnologici - non abbia completato il dPLF, il vettore dovrà acquisire da parte dello stesso l’autodichiarazione cartacea, verificarne la corretta compilazione (ossia che il modulo sia leggibile e compilato in ogni sua parte) e conservarla per almeno 30 giorni ai sensi dell’art. 52 comma 1 DPCM del 2 marzo 2021. In caso di riscontro di un caso positivo che ha viaggiato a bordo di mezzo di trasporto pubblico, insieme alla Lista Passeggeri sarà necessario trasmettere tempestivamente all’Autorità sanitaria anche tutte le autodichiarazioni cartacee relative a quel viaggio.
Infine, si ricorda che per poter garantire un efficace contact tracing dei contatti in-flight di un caso positivo, risulta indispensabile per questa Autorità sanitaria conoscere il numero di posto che ciascun passeggero ha realmente occupato durante il volo. Pertanto, il vettore dovrà sempre essere in grado di tracciare e dimostrare eventuali cambi di posto avvenuti durante tutte le fasi del volo che dovranno essere comunque sempre scoraggiati, pena la messa in quarantena per tutti i passeggeri del volo qualora non fosse possibile individuare effettivamente i contatti stretti.
01 luglio 2021
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