Green pass valido da 9 a 12 mesi (a seconda del vaccino) e indice contagi diventa il principale indicatore per la scelta dei “colori” delle Regioni. Ecco tutte le misure del nuovo decreto riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale
In tutto 17 articoli per il nuovo decreto legge approvato lunedì scorso dal Governo e pubblicato ieri notte sulla Gazzetta Ufficiale che segna la road map delle progressive riaperture di attività economiche e sociali. Tra le novità quella del rilascio del green pass anche dopo la prima dose. Il coprifuoco slitta già da stasera alle 23 e poi alle 24 dal 7 giugno per essere cancellato dal 21 giugno. E poi ristoranti al chiuso a pranzo e a cena e riaperture palestre, piscine e parchi giochi. Ecco tutte le misure articolo per articolo. IL TESTO.
19 MAG - Green pass valido per nove mesi e nuovo sistema per la determinazione della fascia di rischio e quindi del colore delle Regioni e delle conseguenti misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia.
E, sempre sul green pass, la novità ulteriore è quella del suo rilascio già due settimande dopo l'avvenuta somministrazione della prima dose. Questo comperterà che la durata del certificato vaccinale potrà variare a seconda del tipo di vaccino somministrato. Ad esempio quello mondose J&J darà una copertura sul certificato di 9 mesi mentre con AstraZeneca, che ha una finestra fino a 12 settimane tra prima e seconda dose, la durata del certificato potrà arrivare a 12 mesi.
C’è anche questo nel decreto legge approvato lunedì scorso dal Governo e pubblicato ieri notte sulla Gazzetta Ufficiale, oltre naturalmente alle nuove disposizioni per le progressive riaperture delle attività di ristorazione, intrattenimento e di palestre e piscine di cui si è già molto parlato.
Ecco comunque un riepilogo delle principali misure del decreto, che consta in tutto di 17 articoli:
ART. 1 (Limiti orari agli spostamenti)
La norma stabilisce che in zona gialla, dalla data di entrata in vigore del decreto (mercoledì 19 maggio) e fino al 6 giugno 2021, sono consentiti gli spostamenti dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
A partire dal 7 giugno 2021 e fino al 20 giugno 2021 i limiti orari hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. A decorrere dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano poi del tutto i limiti orari agli spostamenti.
Si specifica che in zona bianca non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
ART. 2 (Attività dei servizi di ristorazione)
L'articolo reca misure concernenti la riapertura dei servizi di ristorazione in zona gialla, consentendo che le attività di tali servizi, svolte da qualsiasi esercizio, siano consentite dal 1° giugno 2021 anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti e dei protocolli e linee guida di prevenzione e sicurezza già adottati.
ART. 3 (Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali)
Si consente in zona gialla, dal 22 maggio 2021, lo svolgimento anche nei giorni festivi e prefestivi delle attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili.
ART. 4 (Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere)
In zona gialla, si anticipa la riapertura delle palestre al 24 maggio 2021. Nello svolgimento delle attività, deve essere comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e i locali delle palestre devono essere dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
Si consentono, inoltre, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti.
Infine, sempre dal 1° luglio 2021, in zona gialla, si prevede che possano svolgersi anche le attività dei centri benessere.
ART. 5 (Eventi sportivi aperti al pubblico)
Si consente in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive finora interdette, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.
ART. 6 (Impianti nei comprensori sciistici)
Si prevede che in zona gialla dal 22 maggio 2021 possano riaprire gli impianti nei comprensori sciistici.
ART. 7 (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)
La norma consente in zona gialla, a partire dal 1° luglio 2021, lo svolgimento delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se all'interno di locali adibiti ad attività differente.
ART. 8 (Parchi tematici e di divertimento)
La disposizione prevede che in zona gialla dal 15 giugno 2021 siano consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.
ART. 9 (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)
Con l’articolo sono programmate per le zone gialle la ripresa dell'attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi, nonché lo svolgimento di feste e cerimonie.
In particolare, con il comma 1 si consentono dal 1° luglio 2021 le attività dei centri culturali, dei centri sociali e dei centri ricreativi.
Il comma 2 consente dal 15 giugno 2021 le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, purché i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
ART. 10 (Corsi di formazione)
Si prevede che nelle zone gialle, a decorrere dal 1° luglio 2021, i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi anche in presenza.
ART. 11 (Musei e altri istituti e luoghi della cultura)
Viene dettata la disciplina concernente l’apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ossia biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.
Si prevede, innanzitutto, che in zona gialla il servizio di apertura al pubblico dei predetti luoghi possa avvenire a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; ciò, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori.
Con specifico riferimento agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019, il sabato e nei giorni festivi, hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, si stabilisce, ai fini dell’ingresso, l’obbligo di prenotazione, on line o telefonica, con almeno un giorno di anticipo.
ART. 12 (Linee guida e protocolli)
L’articolo stabilisce che i protocolli e le linee guida sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
ART. 13 (Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni)
Il comma 1 dell’articolo ridisegna il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane e da cui discende l’applicazione delle misure di prevenzione.
In particolare, in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, a seguito di un lavoro congiunto con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in sostituzione del parametro del Rt, si attribuisce rilievo primario al parametro dell’incidenza (numero di casi di contagio su 100.000 abitanti).
La percentuale di incidenza viene individuata e validata dalla Cabina di Regia; resta fermo che sarà parallelamente monitorato il numero di tamponi effettuati da ciascuna regione e provincia autonoma, per evitare che bassi livelli di incidenza siano determinati esclusivamente dalla mancata ricerca di casi.
Il parametro dell’incidenza è considerato in via esclusiva oppure unitamente alla percentuale di saturazione dei posti letto in area medica e/o alla percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, al fine di individuare i singoli scenari (e le corrispondenti misure di contenimento).
Queste le nuove caratteristiche dei “colori”:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento,
2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.
Inoltre, in ragione del fatto che l’incidenza e l’occupazione dei posti letto non sono parametri previsionali ma riflettono la situazione attuale, il sistema di valutazione appena descritto viene affiancato da un sistema di valutazione con indicatori precoci, idonei ad indicare un rischio di peggioramento nel breve termine (ad es. Rt, proiezioni dell’occupazione dei PL a 30 giorni, ecc.).
Nello specifico, è disposto il rinvio ad un decreto del Ministro della salute che, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvederà ad individuare quali parametri - tra quelli di cui al DM 30 aprile 2020 - dovranno essere utilizzati, a tale specifico fine. Pertanto, sulla base della valutazione svolta con tali indicatori, con ordinanza del Ministro della salute, le misure previste per le regioni in zona arancione saranno applicate anche alle regioni che, sebbene si collochino in zona gialla, denotino un livello di rischio alto.
Il comma 2 delinea la disciplina applicabile al periodo transitorio che coincide con quello che intercorre tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 16 giugno 2021. In tale lasso di tempo, continuerà ad applicarsi il precedente sistema di accertamento del rischio unitamente al nuovo. Fino al 16 giugno 2021, alla regione che, all’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento, risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per lo scenario di rischio inferiore.
ART. 14 (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19)
Il comma 1 dell’articolo estende la validità della certificazione verde COVID-19 a nove mesi dalla data del completamento del ciclo.
La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
In conseguenza di questa nuova norma la durata del certificato vaccinale sarà quindi legata al tipo di vaccino. Per esempio con il vaccino Johnson & Johnson che prevede una sola dose la validità sarà di nove mesi a partire dai 15 giorni successivi alla somministrazione, mentre per gli altri vaccini bi-dose la validità sarà legata alla tempistica delle somministrazioni delle seconde dosi che variano da vaccino a vaccino.
Il decreto prevede infine altri tre articoli (15, 16 e 17) reativi rispettivamente alle sanzioni, alle disposizioni di coordinamento e all'entrata in vigore.
19 maggio 2021
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