Il Decreto ‘Ristori’ in GU: 30 mln per tamponi rapidi affidati a medici di famiglia e pediatri e altri 4 mln per il servizio di risposta telefonica per i positivi al Covid
di Luciano Fassari
Confermato lo stanziamento di 30 milioni alle Regioni per l'anno in corso per far effettuare i tamponi rapidi a medici di base e pediatri. Istituito anche un servizio nazionale di risposta telefonica alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2 o che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi per il quale sono stati stanziati in tutto 4 milioni (1 per il 2020 e 3 per il 2021). Elezioni online per l'Ordine degli Assistenti sociali. IL DECRETO
29 OTT - Stanziamento da 30 mln di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e istituzione un servizio nazionale di risposta telefonica alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2 o che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi. Sono queste le principali misure per la sanità contenute nel decreto per il ‘ristoro’ delle categorie colpite dalle misure di contenimento per l’emergenza covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le misure di interesse sanitario:
Art.18. Trenta milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
La misura prevede al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Per questo è autorizzata per l’anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 30.000.000 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno.
Il costo “è stato stimato che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2.000.000 di tamponi antigenici rapidi ed è stata considerata una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone”.
A tale importo si perviene facendo la media tra:
- un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei predetti tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, in ragione della maggiore complessità organizzativa e delle misure di protezione e di maggior cautela da adottare;
- un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici in cui vi è un minore impatto delle misure di prevenzione da adottare e conseguentemente un minor costo unitario per operazione.
Art. 19. Comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
La misura definisce la possibilità di raccogliere dai MMG e dai PLS che somministreranno il tampone antigenico rapido le informazioni (per ciascun assistito) sui tamponi effettuati e i relativi esiti, rendendo immediatamente disponibili le informazioni sia all’assistito (in caso di esito positivo o negativo), anche mediante il FSE, sia alle ASL di competenza (in caso di solo esito positivo).
Si stabilisce che il referto elettronico sarà comprensivo dei dati di contatto, imprescindibili per adottare i provvedimenti di sanità pubblica (isolamento e quarantena), nonché per mettere in atto le operazioni di tracciamento dei relativi contatti, e delle ulteriori informazioni che attualmente vengono raccolte tramite la piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l’ISS dall’OCDPC n. 640 del 2020 (ad es. stato “sintomatico” o “asintomatico”, contatto stretto…) e che sono necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale.
Resta fermo che sarà, conseguentemente, l’ASL a trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l’ISS.
Art.20. Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria.
Viene istituito, presso il Ministero della salute, un servizio nazionale di risposta telefonica alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2 o che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi, con il compito di svolgere attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali.
Inoltre, al fine di rendere efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, gli operatori del servizio accedono al sistema centrale di Immuni per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i laboratori che diagnosticano casi di positività al virus SARS-Cov-2 comunicano gli stessi al Sistema Tessera Sanitaria che rende disponibili tali dati al predetto servizio nazionale.
Servirà in ogni caso un decreto del Ministero della salute per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del sevizio. Per l’istituzione del servizio vengono stanziati 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l’anno 2021 mediante utilizzo delle risorse assegnate per i medesimi anni al Commissario straordinario per l’emergenza.
Art. 31. Elezioni on line per gli ordini professionali vigilati dal ministero della Giustizia. Il decreto stabilisce che le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
Il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali. Inoltre, il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del decreto.
Sotto la vigilanza del ministero della Giustizia ricade anche l'Ordine degli Assistenti sociali. In proposito presidente
Gianmario Gazzi ha
sottolineato come sia un
“bene l’attenzione alla questione della sicurezza posta dal Governo” e che “lavoreremo in collaborazione con il ministero per rendere questa norma attuabile nel minor tempo possibile, salvo i tempi tecnici per redigere, in collaborazione con il consiglio e gli ordini locali, il regolamento per procedere con questa innovazione richiesta da tempo”.
La misura avrebbe coinvolto anche l'Ordine degli psicologi che, seppur passato sotto la vigilanza generale del ministero della Salute, resta ancora sotto quella della Giustizia proprio per le fasi elettorali ma, avendo già svolto le sue elezioni di rinnovo l'anno scorso, ne risulta di fatto non coinvolto almeno per questa tornata elettorale.
Luciano Fassari
29 ottobre 2020
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