Emergenza urgenza. Ministero Salute approfondirà schemi di convenzione impiegati per affidamento servizio a volontariato
"Il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza esula dagli ambiti dell’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La possibilità di affidare il servizio 118 in deroga alla disciplina sulle gare pubbliche non può andare a detrimento della qualità del servizio e al rispetto delle norme sulla attività di volontariato". Così il viceministro della Salute rispondendo all'interrogazione di Castellone (M5S).
01 LUG - "Il Ministero della salute si riserva di approfondire il contenuto delle disposizioni presenti negli schemi di convenzione impiegati per l’affidamento del servizio 118, anche in convenzione alle organizzazione di volontariato, sia in termini di legittimità che di idoneità ad assicurare il corretto svolgimento del servizio".
Così il viceministro della Salute,
Pierpaolo Sileri, rispondendo questa mattina in Commissione Sanità al Senato all'
interrogazione sul volontariato nel servizio di emergenza urgenza, specie in Campania, presentata da
Maria Domenica Castellone (M5S).
Riportiamo di seguito la risposta integrale del viceministro Sileri:
"In merito alle problematiche delineate nell’interrogazione parlamentare in esame, tenuto conto della competenza regionale in materia, il Ministero della salute ha provveduto ad acquisire informazioni dalla Regione Campania.
Riguardo al Servizio di Emergenza e Urgenza (SEU) Territoriale 118, la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Giunta Regionale della Campania ha segnalato quanto segue.
La citata Direzione cura la tenuta e la conservazione del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, e rammenta che l’iscrizione in questo Registro soddisfa, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dallo stesso d.lgs. n. 117/2017.
La procedura di iscrizione avviene sulla base di un’istruttoria formale, che viene effettuata mediante l’analisi degli atti costitutivi e degli statuti dei soggetti richiedenti, nonché dei vari documenti ed atti acquisiti.
Tra i vari documenti da presentare, vi sono l’ultimo bilancio approvato (preventivo e consuntivo), la relazione circa le attività espletate, la dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti resa da tutti gli aderenti che ricoprono cariche associative, in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), la copia della polizza assicurativa relativa agli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle loro mansioni e per la responsabilità civile verso i terzi.
Peraltro, l’iscrizione è soggetta ad una procedura di revisione a cadenza biennale, finalizzata all’accertamento della permanenza dei requisiti, formali e sostanziali, verificati in sede di istanza d’iscrizione.
Rientra negli ambiti delle competenze regionali l’organizzazione e la gestione del Servizio di Emergenza e Urgenza Territoriale 118, nonché la stipula degli atti di convenzione che ne determinano il relativo affidamento.
Quanto all’affidamento in convenzione del SEU, la citata Direzione richiama gli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017.
L’articolo 57, disciplinante il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, dispone al comma 1 che: “I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.”
Da ultimo, la stessa Direzione ha segnalato che il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza esula dagli ambiti dell’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture recata dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuativo di alcune Direttive dell’Unione Europea.
Resta inteso che la possibilità di affidare il servizio 118 in deroga alla disciplina sulle gare pubbliche non può andare a detrimento della qualità del servizio ed al rigoroso rispetto di tutti gli standard prestazionali necessari a garantire la tutela della salute degli utenti oltre al rispetto delle norme sulla attività di volontariato e di quelle che disciplinano i rapporti di lavoro.
A tal fine il Ministero della salute si riserva di approfondire il contenuto delle disposizioni presenti negli schemi di convenzione impiegati per l’affidamento del servizio in questione sia in termini di legittimità che di idoneità ad assicurare il corretto svolgimento del servizio".
01 luglio 2020
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