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Biotestamento. Speranza firma il decreto su banca dati Dat: “Ora legge è operativa”


L’annuncio su facebook del Ministro della Salute. “Con questo atto la legge sul biotestamento approvata dal Parlamento è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più”.

10 DIC - “Ho appena firmato il decreto sulla banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Con questo atto la legge sul biotestamento approvata dal Parlamento è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più”. Lo scrive su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza.
 
 
La legge 22 dicembre 2017, n. 219 ha introdotto nell’ordinamento italiano le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e l’articolo 1, commi 418 e 419 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l’istituzione presso il Ministero della salute della banca dati destinata alla registrazione delle DAT.
Il decreto regolamentare, firmato oggi dal ministro Speranza, definisce i contenuti informativi della banca dati, i soggetti che concorrono alla sua alimentazione, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona, le modalità e i livelli diversificati di accesso alla medesima banca dati.
Il provvedimento con relativo disciplinare tecnico, ha concluso il previsto iter amministrativo che ha visto, tra l’altro, l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personale, l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e il previsto parere del Consiglio di Stato.
 
La Banca dati DAT verrà alimentata con le DAT raccolte dagli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, dai notai e dalle Regioni che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT; anche i cittadini italiani residenti all’estero potranno far pervenire la propria DAT alla banca dati nazionale per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.

Potranno accedere alla Banca dati nazionale DAT i medici che hanno in cura il disponente/paziente in situazione di incapacità di autodeterminarsi, il fiduciario (indicato dal medesimo disponente) ed il disponente stesso, tramite identificazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che garantisce la sicurezza dell’accesso.

La Banca dati nazionale DAT garantirà il trattamento dei dati e le misure di riservatezza e sicurezza in conformità con il Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato e integrato in coerenza con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
Le DAT precedentemente depositate presso Comuni, notai e rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero saranno acquisite nella banca dati nazionale entro sei mesi dall’attivazione della stessa.

10 dicembre 2019
© Riproduzione riservata

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