Ddl antiviolenza su operatori sanitari. Presentati emendamenti in Commissione Sanità
Oggi verranno illustrate le proposte emendative depositate. Per la maggioranza, gli emendamenti a prima firma Castellone (M5S) si concentrano, in particolare, ad estendere le misure previste dal provvedimento anche alle professioni socio-sanitarie, prevedere la presenza di un rappresentante dell'Agenas all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e modificare il codice penale a tutela della persona aggredita.
08 MAG - Depositati in Commissione Sanità al Senato gli emendamenti al disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Rimandata, invece, alla seduta di oggi la loro illustrazione da parte dei presentatori.
In tutti 41 le proposte di modifica presentate dai senatori della XII Commissione riguardanti i primi due articoli del provvedimento.
Per quanto riguarda la maggioranza, gli emendamenti del relatore e quelli a prima firma Castellone (M5S) propongono, innanzitutto, estendere le misure previste dal provvedimento anche alle professioni socio-sanitarie modificando, di conseguenza, anche il titolo del disegno di legge.
Per quanto poi riguarda l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, previsto dall'articolo 1, si propone di allargare la sua composizione anche ad un rappresentante dell'Agenas. L'Osservatorio, inoltre, acquisirà i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso Agenas.
Infine, si propone di aggiungere un articoo 2-bis (Modifiche in materia di procedibilità) per modificare gli articoli 581 e 582 del codice penale in materia di percosse e lesioni personali. In particolare, per quanto riguarda le percosse, il nuovo articolo 581 stabilirebbe che "chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-septies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro". Si richiama dunque l'articolo 61, numero 11-septies introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame con il quale si introduce nel codice penale la violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
08 maggio 2019
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