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Legge europea. Per infermieri, odontoiatri, farmacisti e ostetriche di altri Paesi UE non più sufficienti solo i titoli. Andrà attestata attività svolta per almeno un triennio

di Pasquale Quaranta

Per la precisione, per l'accesso in Italia a queste professioni, sarà necessario presentare un attestato che certifichi l’effettivo esercizio dell’attività svolta da almeno un triennio senza interruzioni negli ultimi cinque anni. Eliminato il “criterio della produttività minima” e sostituito con quello della “popolazione” per ciò che riguarda la concessione di apertura di rivendite di tabacchi in un comune specifico. Queste alcune delle novità introdotte dalla legge approvata al Senato. IL TESTO

08 DIC - Novità sui titoli formativi di diverse professioni sanitarie, aggiornamento su ciò che riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, eliminazione del criterio della produttività minima per quel che concerne l’apertura di rivendite di tabacchi.

Sono queste alcune delle disposizioni previste nel disegno di legge europea 2018 approvato dal Senato nei giorni scorsi ed ora all'esame della Camera. Nello specifico, in relazione ai titoli formativi di medico, infermiere, odontoiatra, farmacista e ostetrica è previsto che se i titoli rilasciati da altri Paesi dell’Unione Europea non soddisferanno le condizioni minime di formazione al fine dell’accesso in Italia delle medesime professioni, questi potranno essere comunque riconosciuti purché il titolo sia accompagnato da un attestato che certifichi l’effettivo esercizio dell’attività svolta da almeno un triennio senza interruzioni negli ultimi cinque anni.

Invece, per quanto riguarda il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, la legge chiarisce che il termine di “legalmente stabiliti in uno stato membro” consiste nel fatto che lo si è quando si soddisfano tutti i requisiti per esercitare una professione nello Stato preso in considerazione e, inoltre, quando non si è soggetto ad alcun divieto, neanche temporaneo, all’esercizio della stessa. Successivamente per i certificati occorrenti per ottenere la tessera professionale europea, le autorità competenti dovranno rilasciare necessariamente tutti i certificati richiesti e non solo le documentazioni di cui sono in possesso al momento della richiesta.

Poi il disegno di legge europea 2018 intende dare attuazione alla direttiva, il cui termine ultimo era stato fissato al 31 marzo 2018, sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali ad uso umano per evitare interventi da parte degli organismi europei.

Infine viene eliminato il “criterio della produttività minima” e sostituito con quello della “popolazione” per ciò che riguarda la concessione di apertura di rivendite di tabacchi in un comune specifico. Da oggi, per avere tale possibilità, si dovrà procedere per un rapporto tra popolazione residente e numero di rivendite già attivo.
 
Pasquale Quaranta

08 dicembre 2018
© Riproduzione riservata

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