Legge di Bilancio 2018. Via libera definitivo dal Senato. Risorse per Ria, stabilizzazione precari ricerca e farmacia dei servizi. Istituita banca dati Dat. Testo e sintesi
Questa mattina l'Aula di Palazzo Madama ha accordato la fiducia al Governo sul testo della manovra approvato ieri dalla Camera. Molte le modifiche per la sanità apportate durante il passaggio a Montecitorio, dal finanziamento della Ria per la dirigenza medica, sanitaria e veterinaria alla stabilizzazione dei ricercatori, dalla sperimentazione della farmacia dei servizi ai contributi all'Enpaf per le farmacie di capitali. E poi la banca dati sulle DAT e le nuove misure per il payback farmaceutico. IL TESTO.
23 DIC - Questa mattina l'Aula di Palazzo Madama ha approvato definitivamente, in terza lettura, la legge di BIlancio 2018 accordando la fiducia al Governo con 140 sì e 97 no. La manovra è stata votata nel testo già licenziato ieri dalla Camera.
Molte le modifiche per la sanità apportate in questi ultime settimane a Montecitorio, dal finanziamento della Ria per la dirigenza medica, sanitaria e veterinaria alla stabilizzazione dei ricercatori, dalla sperimentazione della farmacia dei servizi alla banca dati sulle DAT, fino alle misure per il payback.
Di seguito tutte le misure per la sanità contenute nella manovra
Payback farmaceutico (commi da 389 a 402)
La norma proposta impone all’Aifa di adottare nei primi mesi dell’anno 2018 le determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016. L'obiettivo è quello di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback.
Viene inoltre disposto che l’Aifa successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali (Aic) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione del decreto enti territoriali, relativi al ripiano della
spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.
La necessità di questa soluzione transattiva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, "è spiegabile con le prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incamerate dall’erario derivante dalla soccombenza in giudizio". In ogni caso,
al fine di evitare l’eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all’anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, riferite al payback del medesimo anno 2016.
La norma, spiega la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell’Aifa dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del payback per l’anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall’altro impone alla stessa Aifa di chiudere l’imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del Tar del Lazio. "Al riguardo si evidenzia che il totale richiesto dall’Aifa a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa
1.486 milioni di euro. Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa
882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al Tar del Lazio. In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in circa
930 milioni di euro".
Il ripiano di cui al primo periodo (del comma 249 della legeg di Bilancio approvata dal Senato che riguarda il
payback a carico delle aziende per lo sfondamento della spesa per acquisti diretti e convenzionata ndr.) è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella
misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
Conseguentemente alla norma precedente si prevede anche che: “Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali”.
Cambiano anche le modalità per la
detrazione dell’Iva da parte delle aziende farmaceutiche oggetto di provvedimenti di ripiano della spesa farmaceutica 2016.
Infine,
slitta il termine per la contabilizzazione del payback di ulteriori 45 giorni. Questo per consentire, nell'anno 2018, il completamento delle procedure relative alla determinazione da parte dell'Aifa del payback 2016 e al successivo versamento degli importi da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni, nonché delle relative transazioni sempre per il payback del periodo 2013-2015 e alla successiva erogazione degli importi alle Regioni.
Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi (commi da 403 a 406)
In via sperimentale per il triennio 2018-2020, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una migliore organizzazione del Ssn, il Ministero della salute, di concerto con il Mef, avvierà un
monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarà effettuato dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza su una o più aree terapeutiche e sarà svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco.
L’esito del monitoraggio, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, sarà funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Ssn, ricomprendendo anche la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci
innovativi oncologici.
Proroga deroga tariffe Ismett – Sicilia (comma 410)
Prorogata di un anno, fino al
31 dicembre 2018, la valorizzazione delle tariffe dell’Ismett di Palermo.
Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti da Ssn (commi da 408 a 415)
Al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica. A tal fine, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita con Agid, d’intesa con la Conferenza unificata, saranno adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
Il comma 2 stabilisce che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 1 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Mef e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Questo sistema di gestione rientrerà tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
Edilizia sanitaria (comma 436)
Vengono modificati i termini temporali delle misure contenute al comma 310 della legge finanziaria del 2006. Per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria gli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni, decorsi 30 mesi (in precedenza erano 18) dalla sottoscrizione, si intenderanno risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.
La disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 36 mesi (in precedenza erano 24) dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.
Registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie (commi 437 e 438)
Viene istituito il registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie che punta a migliorare la diagnosi, la prevenzione, la cura e la ricerca su questa patologia.
Contributo Enpaf da parte di società di capitali in farmacia (comma 441)
Le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato netto IVA. Il contributo dovrà essere versato all’Enpaf annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Superticket (commi 804 e 805)
Viene istituito un
fondo strutturale da 60 milioni l'anno per agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie a specifiche categorie di soggetti vulnerabili. La definizione di soggetti vulnerabili comprenderà le vulnerabilità sociali, legate al reddito, e anche quelle legate a patologie o a soggetti vulnerabili come i minori.
Tariffe strutture ospedaliere (comma 420)
Si punta a far sì che le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza protesica costituiscano riferimento per la valutazione di congruità delle risorse a carico del Ssn, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.
Valorizzazione Irccs (comma 421)
L'obiettivo è quello di rimuovere, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del sistema, eventuali provvedimenti normativi tesi a limitare il raggiungimento della piena capacità produttiva degli Irccs.
Assunzioni all’Agenas (da comma 444 a 448)
Viene rideterminata la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel numero di
146 unità, di cui
17 con qualifica dirigenziale. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale di fabbisogno di personale, Agenas potrà bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di
100 unità di personale, di cui
10 dirigenti di Area III,
80 categoria D a posizione economica base,
7 categoria C posizione economica base e
3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50% per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato da almeno 3 anni presso l'Agenzia stessa.
Contributo ricerca sul pancreas (comma 453)
Viene attribuito un contributo economico a decorrere dal 2018 per l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla
Fondazione italiana onlus per la ricerca sulle malattie del pancreas.
Contributo Enpam dalle società del settore odontoiatrico (comma 442)
Le società operanti nel settore odontoiatrico versano un
contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.
Sicurezza centri trasfusionali (comma 439)
Per garantire una maggiore sicurezza delle trasfusioni a livello nazionale, il
Centro nazionale sangue sarà incaricato di verificare e controllare i processi produttivi attinenti le attività trasfusionali "ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale garanzia propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse". Per tali attività al Centro arriveranno
un milione e mezzo di euro l'anno a partire dal 2018.
Più margini di spesa per il personale del Ssn per le Regioni a posto con i conti e con i Lea
Le Regioni virtuose in alternativa all’adempimento in vigore di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell’anno 2004, decurtata dell’1,4%, si introduce una possibile alternativa e cioè “il rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del Ssn relativo al triennio di osservazione 2015 – 2017, oltre al rispetto dell’equilibrio, ovvero un’oscillazione massima non superiore allo 0,8% rispetto all’obiettivo da perseguire”.
Banda dati DAT (commi 418 e 419)
Viene istituita una banca dati per le DAT andando così a completare quanto già previsto dalla legge sul biotestamento di recente approvata in via definitiva dal Senato. Per questo è stata prevista una copertura economica di 2 milioni.
Danneggiati emotrasfusioni "iure proprio" (comma 440)
Viene stanziato 1 mln per il risarcimento agli eredi dei danneggiati da emotrasfusione.
Retribuzione individuale di anzianità (Ria) (comma 435)
Per valorizzare la presenza presso le strutture del Ssn del personale della dirigenza, con riferimento alla Ria, il Fondo sanitario nazionale viene incrementato di
30 mln nel 2019,
35 mln nel 2020,
40 mln nel 2021,
43 mln nel 2022,
55 mln nel 2023,
68 mln nel 2024,
80 mln nel 2025 e
86 mln a decorrere dal 2026. Queste risorse saranno destinate a incrementare il Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.
Piramide ricercatori (da comma 422 a 435)
Permette la stabilizzazione dei precari degli Ircs e degli istituti zooprofilattici e prevede un percorso a tappe. Un contratto a tempo determinato per ricorcatori e per le figure professionali di supporto della ricerca della durata di 5 anni rinnovabili per altri 5 una sola volta e successivo possibile passaggio a tempo indeterminato nel servizio sanitario. Nel frattempo sono prorogati i contratti in essere. Sono stanziati
19 mln per 2018,
50 mln per il 2019 e
70 mln per il 2020 e
90 mln a decorrere dal 2021.
Farmacia dei servizi (da comma 403 a 406)
Si prevede l'avvio nel triennio 2018-2020 di una
sperimentazione in 9 Regioni per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico del Ssn. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni dovranno essere individuate tre Regioni per l'anno 2018, ulteriori tre per il 2019 e ulteriori tre per il 2020, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti in cui avviare la sperimentazione, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.
La sperimentazione sarà sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli Lea, per verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale. Per l'attuazione della sperimentazione, viene stanziato un importo di
6 mln per il 2018,
12 mln per il 2019 e
18 mln per il 2020.
Queste le novità introdotte per il sociale
Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio
Autorizza, per il 2018, la spesa di € 75 mln, per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio.
Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri
Prevede l’obbligo per i treni passeggeri di assicurare adeguate misure per garantire il primo soccorso dei viaggiatori (comma 39-bis). E’ rimesso ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza Stato – Regioni e provincie autonome la definizione delle dotazioni minime di primo soccorso nonché le modalità di formazione del personale viaggiante (comma 39-ter). Per il finanziamento dei predetti interventi è incrementato il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del servizio pubblico locale di 500.000 euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1 milione di euro per l’anno 2020.
Reddito di inclusione (ReI)
Si prevede, nel caso in cui il beneficio economico collegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso venga versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti. Si ricorda che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il comma 114-bis, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi
Vengono ampliate le finalità (viene specificato che è favorito il recupero e la donazione, oltre che di prodotti farmaceutici, anche di medicinali); vengono definiti in maniera puntuale i “medicinali destinati alla donazione” (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), i “Soggetti donatori del farmaco”, gli “articoli di medicazione” e gli “altri prodotti” (da individuarsi con decreto del MEF, comunque prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per difetti, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità di utilizzo); viene previsto che il Tavolo permanente di coordinamento, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il compito di promuovere la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro; vengono previste campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari da pianificare sentite le associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU); vengono specificate più puntualmente le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).
Norme di coordinamento Enti Terzo settore
Aggiunge i commi da 118-bis a 118-sexies recanti disposizioni di coordinamento, resesi necessarie con la recente entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.
Definizione di zone di intervento prioritario per il contrasto della povertà educativa
Aggiunge il comma 126-bis prevedendo, per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà minorile sul territorio nazionale, che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sia chiamato a definire i parametri e gli indicatori misurabili per perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario.
Bonus bebè
Sostituisce i commi 141 e 142, riportando un limite temporale all’erogazione del “bonus bebè”, che viene circoscritto al solo anno 2018 (invece che a decorrere da tale anno) per l’importo annuo che comunque rimane pari a 960 euro annui e soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per ISEE familiari entro il 25.000 euro annui. Pertanto, rispetto al testo precedente della disposizione, la misura non risulta più stabilizzata, sebbene, corrispondentemente, dal 2019 fosse previsto un dimezzamento della stessa a complessivi 480 euro annui. Rimane confermato il meccanismo di monitoraggio degli oneri derivanti dalla disposizione da parte dell’INPS che dovrà inviare relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF, al fine di rideterminare, con decreto MEF, MLPS e Ministero della salute, l’erogazione dell’importo annuo, in caso di previsto sforamento del limite di spesa ora rideterminato in 185 milioni per il 2018 e 218 milioni per il 2019. Conseguentemente: Modifica il comma 624, incrementando il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 17 milioni per il 2019 e 201,5 milioni a decorrere dal 2020.
Personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Aggiunge il comma 179-bis volto ad autorizzare l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (istituita dalla legge n. 112 del 2001) ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio. La disposizione è motivata con l’esigenza dell’Autorità di far fronte ai nuovi compiti previsti dalla legge n. 47 del 2017, sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, da espletare anche in sede locale. Si ricorda, infatti, che l’art. 11 della legge n. 47 prevede che presso ogni tribunale per i minorenni sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato e dispone che all'elenco possano essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Se tali Garanti regionali non sono stati nominati, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. Conseguentemente Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 260.000 euro per gli ani 2018-2020.
Incremento del contributo alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
Aggiunge il comma 197-bis, che incrementa di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, a valere, a decorrere dal 2018, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dal comma 624, art. 1, del ddl di bilancio in esame.
Istituzione del Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica
Aggiunge il comma 207-bis, che istituisce il Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica per il triennio 2018-2020 con una dotazione annua, come limite di spesa, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni per il 2020. Al Fondo è consentito l’accesso alle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente disegno di legge, è emanato un regolamento del MLPS, di concerto con il MEF, che definisce l’utilizzo dei limiti di spesa del Fondo in esame. conseguentemente Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato.
Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi
Aggiunge i commi da 215-bis e 215-ter volti a prevedere, rispettivamente, un contributo straordinario di 2,5 milioni per il 2019 alla Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi finalizzato, ai sensi della legge n. 278/2005, alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volto all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime, e un contributo straordinario di 300.000 euro per il 2018 all’istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie al fine di realizzare idonee valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con conseguente rilascio di “bollino di qualità”.
Giovanni Rodriquez
23 dicembre 2017
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Governo e Parlamento