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Concorso farmacie: “Su punteggio rurali Ministero garantisca applicazione uniforme su tutto il territorio”. Interrogazione di Mandelli e D’Ambrosio Lettieri 


Alcune pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto l'applicabilità della maggiorazione del punteggio per i farmacisti rurali mentre altre hanno valutato come insuperabile il punteggio previsto. Altra questione sollevata nell'interrogazione riguarda la facoltà dei farmacisti associati, poi costituitisi in società, di potere conseguire due titolarità di sedi farmaceutiche aggiudicatesi in altrettante diverse procedure regionali. IL TESTO

18 OTT - Chiarezza sull'assegnazione delle sedi farmaceutiche dei farmacisti associati costituitisi in società ed un'applicazione uniforme su tutto il territorio dei punteggi riconosciuti ai farmacisti rurali nell'ambito del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche. Queste le richieste rivolte al Ministro della Salute in un'interrogazione presentata a prima firma Andrea Mandelli (FI) e Luigi d'Ambrosio Lettieri (Dit)
 
Nel testo si spiega come alcune Regioni abbiano assegnato la titolarità della farmacia alla società costituita da concorrenti in forma associata. Inoltre, in assenza di una norma ostativa, alcuni concorrenti hanno partecipato in forma associata in due regioni o province autonome con una diversa compagine associativa. "Nelle Regioni che hanno scelto di attribuire la titolarità alle singole persone fisiche, i vincitori non possono acquisire la titolarità o la contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l'accettazione dell'assegnazione della seconda comporta la decadenza dalla prima; viceversa, nelle Regioni che attribuiscono la titolarità della farmacia alla società tale rischio di decadenza non si verifica, poiché i vincitori in forma associata non assumono la qualità di titolari come persone fisiche, ma semplicemente quella di soci. Tali disomogeneità, interpretative ed applicative, determineranno inevitabilmente l'instaurarsi di numerosi contenziosi", si spiega nell'interrogazione.
 
Altro nodo riguarda il punteggio da attribuire ai farmacisti rurali. "L'art. 9 della legge n. 221 del 1968 che riconosce, ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni, una maggiorazione del 40 per cento, in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50 punti - sottolinea il documento -. e numerose e difformi pronunce giurisprudenziali in merito, che, in taluni casi, ritengono applicabile anche al concorso straordinario il principio in base al quale la suddetta maggiorazione deve essere riconosciuta, ai farmacisti rurali, anche oltre il tetto massimo di 35 punti, mentre in altri ritengono insuperabile, ai fini della maggiorazione, il punteggio massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale rendendo il quadro normativo ancora più confuso e disomogeneo".
 
Da qui la richiesta "di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per risolvere le criticità evidenziate, garantendo l'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, della normativa sulle procedure concorsuali straordinarie per il conferimento di sedi farmaceutiche".

18 ottobre 2017
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