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Le condizioni logistiche e sanitarie dei CIE


La proposta di queste ore di aprire in ogni Regione un Centro di Identificazione ed Espulsione di Migranti ripropone la questione delle condizioni logistiche  in cui queste persone vengono a trovarsi in attesa della decisione che riguarda il  loro futuro.

09 GEN - Domenico Della Porta, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei Migranti, nonché referente per Federsanità ANCI per l’igiene pubblica e la sicurezza sul lavoro,  nella relazione che ha inviato al Primo Corso Residenziale su Salute e Migrazione, Curare le Persone oltre i Confini, svoltosi a Lampedusa dal 12 al 16 dicembre scorso ed organizzato dall’Osservatorio Internazionale della Salute, attraverso una panoramica sulla normativa italiana vigente in materia, ha trattato proprio l’argomento sui requisiti igienico sanitari, strutturali ed organizzativi dei centri di accoglienza ed assistenza ai migranti.
 
Ecco alcuni passaggi più significativi.
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto Della Porta, molti anni fa in una delle prime risoluzioni, sottolineò che “Un’abitazione è sana quando è dotata di caratteristiche strutturali ed ambientali in grado di tutelare la salute fisica e mentale dei suoi abitanti e promuovere la loro integrazione sociale”.
 
Le caratteristiche di un’abitazione sana sono: la temperatura, l’umidità e la ventilazione (microclima), l’illuminazione, l’aria indoor, la sicurezza contro gli infortuni, la rumorosità ambientale, l’affollamento, il senso di protezione, sicurezza e intimità.
 
Le case e gli ambienti chiusi influenzano enormemente la salute e il benessere delle persone: i minori trascorrono il 90 per cento del loro tempo in casa e questo li sottopone a rischi maggiori dovuti ad un inidoneo microclima, ad inquinamento indoor, ad incidenti.
 
Il primo documento in materia di gestione dei migranti, in cui appare il richiamo ai requisiti minimi strutturali per le strutture destinate a” Identificazione ed espulsione dei migranti ed Accoglienza ed integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e protezione umanitaria” è il Manuale operativo elaborato dal servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
 
In esso partendo dalla legge 328/2000(normativa quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sono richiamati i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali (art.11), finalizzati ad ottenere dai Comuni le Autorizzazioni al funzionamento o l’Accreditamento delle prestazioni erogate.
 
Tutto ciò, ovviamente nel rispetto del DE.Lgs.281/1997 che regolamenta il funzionamento della Conferenza Permanente Stato-Regioni, chiamata ad omogeneizzare gli interventi e ad esprimere eventuali pareri. Sempre nello stesso Manuale si cita il D.Lgs.- 140/2005 in cui sono indicati gli standard minimi per l’accoglienza dei richiedenti asilo con l’elencazione degli aspetti logistici, del numero e grandezza (superficie) delle stanze, delle caratteristiche delle camere da letto, dei servizi igienici e degli spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione.
 
C’è stato poi il vademecum per l’accoglienza dei profughiapprovato dalla Conferenza Stato-Regioni il 21.7.2011 , ed ancora un utile e fondamentale documento ricognitivo elaborato da una task-force istituita dal ministro dell’Interno Cancellieri formata da un Sottosegretario, 4 Prefetti e due Vice Prefetti da cui è venuto fuori un capitolato d’appalto tipo con l’allegato 1d contenente, tra l’altro, in maniera dettagliata: Le caratteristiche del Servizio di Assistenza Sanitaria; Le modalità di funzionamento del Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale; Il rispetto della normativa in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni il 5-5-2016.
 
Con il d.lgs. 142/2014 (accoglienza per minori stranieri non accompagnati – msna)vengono di nuovo richiamati i requisiti minimi strutturali indicando il rispetto di tutte le normative in materia di: sicurezza antisismica, accessibilità ed antincendio introducendo la similitudine con le civili abitazioni.
 
A tal proposito, ha precisato Della Porta, occorre richiamare il D.M. 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione” in cui sono definiti in maniera inequivocabile i requisiti indispensabili delle civili abitazioni.
 
Come ulteriore riferimento normativo è opportuno segnalare il DPR 1035/1972, normativa promulgata per assegnare gli alloggi dell’IACP, nel cui testo si determinano interessanti parametri per definire se una “civile abitazione” è o meno sovraffollata.
 
Vanno infine ricordati gli articoli 218, 344 e 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il R.D. 1265/1934.  Il primo (218) indica nei Regolamenti locali di igiene e sanità, la cui redazione spetta ai Comuni, la individuazione di norme per la salubrità dell’aggregato urbano e rurale delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute).
 
L’art.344  contiene le disposizioni, richieste dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali, per l’assistenza medica, l’igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell’acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria  e in generale l’esecuzione delle disposizioni contenute nel “presente testo” unico  dirette ad evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità. L’art.345 indica la procedura per la redazione dei Regolamenti comunali di igiene sottolineandone l’obbligatorietà.
 
Questi ultimi, costituiscono senza mezzi termini, azioni strategiche della prevenzione collettiva di primo livello, come in più occasioni è stato sottolineato anche da Federsanità ANCI riconoscendo ai Comuni l’attività che dal 1934  la normativa in materia di tutela della salute della popolazione ad essi conferisce da esercitare con una forte collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
 
Un discorso a parte meritano i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali per gli ambienti destinati ad attività sanitarie primarie ed essenziali, vale a dire non destinate a ricovero né all’esecuzione di pratiche mediche complesse, invasive o chirurgiche. Parliamo del DPR 14.1.1997 e del DM 2.4.2015 n.70.

09 gennaio 2017
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