Milleproroghe. Un anno in più per la nuova governance farmaceutica, per nuova remunerazione grossisti e farmacie e per i concorsi Ssn
Il Consiglio dei Ministri ha varato oggi il provvedimento che proroga diverse misure di legge in scadenza e non ancora applicate. Per la sanità tre principali proroghe: quella al 31 dicembre 2017 per la nuova governance del farmaco, quella al 1 gennaio 2018 per la nuova remunerazione della filiera farmaceutica e poi un anno in più per attuare tutte le misure previste dalla stabilità 2016 per far fronte all’emergenza occupazionale nel Ssn. IL DECRETO.
29 DIC - Slitta di un anno la revisione della governance farmaceutica e del nuovo sistema di remunerazione di farmacisti e grossisti. Un anno in più anche per i concorsi del personale del Ssn per far fronte all’orario di lavoro europeo.
Sono queste le principali misure di interesse sanitarie previste dal decreto Milleproroghe varato oggi dal Consiglio dei Ministri.
Proroga di un anno per la governance farmaceutica.
Il riferimento è all’articolo 21, comma 1 del decreto legge 113/2016, convertito con legge 160/2016.
Ecco come cambia il testo:
1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonche' dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il
31 dicembre 2017 (
ndr. prima la data prevista era il 31 dicembre 2016), del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.
Proroga di un anno della revisione del sistema di remunerazione di grossisti e farmacisti
Il riferimento è all’articolo 15 (quinto periodo) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012.
Ecco il nuovo testo:
Entro il 1° gennaio 2018 (ndr. Prima la scadenza era il 1° gennaio 2017), l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
Proroga di un anno per il calcolo del fabbisogno e per l’effettuazione dei concorsi per il personale del Ssn a fronte dell’entrata in vigore dell’orario di lavoro europeo e proroga stipula nuovi contratti flessibili.
Il riferimento è alla legge di stabilità dello scorso anno, in particolare il comma 543 dell’articolo 1 del provvedimento.
Ecco come cambia:
543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire,
entro il 31 dicembre 2017, (
ndr. Prima la scadenza era il 31 dicembre 2016) e concludere, entro il 31 dicembre 2018, (
ndr. La precedente scadenza era il 31 dicembre 2017) procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2017 (
ndr. la precedente scadenza era il 31 ottobre 2016).
Altre proroghe.
Pubbliche amministrazioni:
- viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’
efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i
contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i
contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego.
Ambiente:
- viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.
29 dicembre 2016
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