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Amianto. Presentato in Senato il Testo unico. Fabbri (Pd): “Dà certezza giustizia alle vittime”


Il provvedimento, elaborato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, è stato presentato oggi a Palazzo Giustiniani nel corso della II Assemblea nazionale sull’Amianto. Per la presidente della commissione Camilla Fabbri: "È un punto di partenza ed è a disposizione delle associazioni e di tutte le realtà per eventuali suggerimenti". IL TESTO 

29 NOV - “Il testo Unico sull’amianto nasce per riordinare e integrare tutta la complessa e contraddittoria normativa, garantendo efficacia all’azione legislativa e amministrativa, ma anche certezza di giustizia alle vittime e alle loro famiglie. A 24 anni dalle legge 257, con cui nel 1992 è stato bandito l’amianto, ancora molta strada deve essere compiuta, come dimostra l’inchiesta della nostra Commissione che ci ha portato, solo per citare alcune realtà, all’ex isochimica di Avellino e a Casale Monferrato". Così oggi la presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, Camilla Fabbri, è intervenuta a Palazzo Giustiniani alla II Assemblea nazionale sull’Amianto nel corso della quale è stato presentato il ddl per il Testo Unico sull’amianto, elaborato dalla Commissione stessa con la collaborazione dell’Università degli Studi di Milano. 
 
"Questo Testo unico, contenuto nel ddl a mia prima firma - ha spiegato - vuole essere un punto di partenza ed è a disposizione delle associazioni e di tutte le realtà per eventuali suggerimenti. Sono 128 articoli suddivisi in 8 titoli che toccano diverse materie: dall’ambiente alla sicurezza del lavoro, dallo sviluppo alla giustizia. Le più importanti novità sono: l’obbligo di denuncia e di bonifica, esteso a tutti gli edifici, compresi quelli privati, per poter garantire una mappatura affidabile da parte di Regioni e Asl e l’obbligo di trasmissione da parte del medico e dell’Asl ai Centri operativi regionali (Cor) delle informazioni relative ai pazienti, in caso di accertamento della malattia, ai fini dell’inserimento nel registro tumori presso l’Inail (ReNaM)". 
 
"Obiettivo infatti - ha aggiunto Fabbri - è mappare tutto l’amianto e censire le patologie, senza più discrepanze regionali. Ci sono poi le misure per la riconversione delle aree industriali dismesse, perché l’amianto sia anche una occasione di sviluppo, e l’istituzione dell’Agenzia Nazionale Amianto. Sul piano processuale, abbiamo previsto il raddoppio dei termini delle indagini preliminari e della prescrizione e il patrocinio a spese dello Stato per le vittime dell’amianto e i familiari, perché sia garantita giustizia”.
 
Il provvedimento è composto di 128 articoli suddivisi in 8 titoli: 1) Disposizioni generali 2) Tutela dell’ambiente 3) Tutela della sicurezza del lavoro 4) Tutela della salute collettiva 5) Misure previdenziali 6) Incentivi per gli interventi di bonifica 7) Agenzia Nazionale Amianto 8) Sanzioni, disposizioni processuali e abrogazioni.
 
Titolo 1 – Disposizioni generali
individua il campo di applicazione: tutte le strutture edilizie, pubbliche e private; siti industriali dismessi; mezzi di trasporto; macchinari. Novità rispetto alla legge 257/92 che si occupa principalmente di edifici pubblici.
 
Titolo 2 – Tutela dell’ambiente
a) individua il soggetto titolare degli obblighi funzionali alla bonifica coincidente con il proprietario dell’edificio o dei beni e, nel caso di proprietà in condominio, con l’amministratore condominiale. Novità è dunque l’introduzione di un soggetto “obbligato” a bonificare anche l'”ambiente di vita” e non solo il luogo di lavoro.
b) introduce l’obbligo di valutazione del rischio e di denuncia degli edifici o dei beni che possono emanare fibre di amianto per una vera mappatura da parte di Regioni e Asl, che devono formulare il piano regionale amianto. Ancora non esiste infatti una mappatura omogenea.
 
Titolo 3 – Tutela della sicurezza del lavoro
si amplia il novero delle attività lavorative anche a quelle che espongono ad un rischio indiretto nonché a quelle che possono causare un rischio per l’ambiente esterno: si stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di occuparsi non solo dei dipendenti ma anche della collettività.
 
Titolo 4 – Tutela della salute collettiva
a) si prevede l’obbligo di trasmissione da parte del medico e dell’Asl ai Centri operativi regionali (Cor) delle informazioni acquisite, in caso di accertamento di patologia, ai fini dell’inserimento nel registro tumori presso l’Inail (ReNaM). Per questo viene introdotta l’omissione di referto per il medico che non segnala e l’omissione di atti di ufficio per il Cor che non registra.
b) il ReNaM non più registro solo dei mesoteliomi ma anche degli altri tumori determinati dalle fibre asbestiformi.
 
Titolo 5 – Misure previdenziali
per ottenere il beneficio pensionistico previsto per i lavoratori esposti all’amianto per un periodo non inferiore a 10 anni, come vuole la normativa, si stabilisce che l’Inail debba computare anche permessi, festività, ferie, periodi di sospensione per malattia o infortunio o collocamento in cassa integrazione.
 
Titolo 6 – Incentivi per gli interventi di bonifica
introduce misure per la riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse previa individuazione parte delle Regioni d’intesa con i Comuni. Per rendere i progetti rapidamente attuabili, essi devono essere adottati tramite accordi di programma. Progetti che devono prevedere la destinazione di una quota non inferiore al 20% a finalità di servizio pubblico e per edilizia residenziale sociale.
 
Titolo 7 – Agenzia Nazionale Amianto
istituisce una Agenzia per l’acquisizione dei censimenti e dei piani regionali; la formazione del personale ispettivo e tecnico anche di Asl, dell’Ispettorato Nazionale, dell’Inps, dell’Inail; il coordinamento nazionale della vigilanza; la costituzione dell’albo dei consulenti tecnici e dei periti.
 
Titolo 8 – Sanzioni, disposizioni processuali e abrogazioni
a) i termini delle indagini preliminari e della prescrizione vengono raddoppiati in caso di processi per i reati di disastro, lesioni e morti per malattie asbesto derivate.
b) si impone l’obbligo speciale di ricorrere all’incidente probatorio per la testimonianza della persona offesa e per la perizia (testimonianze e perizie anticipate nella fase di indagine).
c) si garantisce il patrocinio a spese dello Stato per le vittime dell’amianto e i familiari nell’ambito dei processi per disastro, omicidio, lesioni.

29 novembre 2016
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