Riforma Ordini e sperimentazioni cliniche. Dopo tre anni il primo ok dal Parlamento al ddl Lorenzin. Tutte le novità e il testo approvato
Il provvedimento presentato dal ministro Lorenzin era in commissione da più di due anni ed è stato finalmente licenziato ieri con molti emendamenti e lo stralcio di diversi articoli. Tra le norme rimaste quelle sul parto indolore e l'inasprimento delle pene contro chi commette violenze in ambito sanitario. Rivista la disciplina ordinistica complessiva delle professioni sanitarie. E tra queste entrano a pieno titolo Osteopati e chiropratici. Ecco la sintesi di tutte le norme approvate. LA BOZZA DEL TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE.
27 APR - "E' terminato, con il voto unanime, l'esame in Commissione Sanità del Senato del Ddl Lorenzin che contiene elementi di riforma della sperimentazione clinica, misure sul parto e, in particolare, sul parto indolore, l'inasprimento delle sanzioni contro le violenze in istituti di cura, la riforma degli ordini professionali e il riconoscimento di nuove professioni. Nel manifestare la mia piena soddisfazione, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per il buon esito dei lavori e in particolate il sottosegretario
Vito De Filippo per il suo contributo in alcuni momenti decisivo". Ad annunciarlo è
Emilia Grazia De Biasi (Pd), Presidente della Commissione sanità del Senato e relatrice del testo.
"Ora ci auguriamo che il ddl approdi in aula in tempi rapidi e spero che con questo provvedimento si ponga fine a polemiche fuori dal tempo e si proceda al riconoscimento di tutte le professioni sanitarie nel rispetto delle regole europee che devono valere per tutti - conclude De Biasi -. L'obiettivo che deve accumunarci è la sempre maggiore qualità del Servizio sanitario nazionale sempre più all'altezza dei bisogni dell'oggi".
Osteopati e chiropratici diventano professioni sanitarie. Tra le principali novità del testo approvato dalla Commissione figura senz'altro l'istituzione di due nuove figure professionali, quella dell'osteopata e del chiropratico che diventano a tutti gli effetti professioni sanitarie. Gli osetopati avranno anche un apposito albo all'interno del neo Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitraie teniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Sono poi stati stralciati numerosi articoli, in particolare il 9 riguardante gli Enti vigilati, e gli articoli dall'11 al 25 concernenti tra l'altro la sicurezza alimentare benessere animali e le sigarette elettroniche.
Ma ecco l’analisi del testo articolo per articolo.
L'
articolo 1 reca una
delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano
introducendo specifico riferimento alla medicina di genere.
Tra i principii ed i criteri direttivi previsti sono richiamati:
- il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti;
- l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche;
- l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione ed all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I da condurre con un approccio di genere;
- la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente alle modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico ed alla conduzione ed alla valutazione degli studi clinici;
- la semplificazione delle modalità d’impiego per la ricerca del materiale clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche;
- la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica;
- l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche; l'individuazione - nell'ambito degli ordinamenti didattici - di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;
- l'aggiornamento periodico, attraverso il conseguimento di crediti formativi relativi a percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali, del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nelle sperimentazioni in oggetto;
- la riformulazione dell'apparato sanzionatorio; la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali.
L’
articolo 2 affronta l’
aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza. Qui si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano inserite nei livelli essenziali di assistenza sanitaria
le prestazioni di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate tramite ricorso a tecniche di anestesia loco-regionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti. Anche in questo caso l’aggiornamento dei Lea deve tener conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all’interno del Servizio sanitario nazionale.
L’
articolo 3 affronta il
riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. Si prevede, tra l'altro, l'istituzione dei seguenti ordini professionali (comma 9): delle
professioni infermieristiche; delle
ostetriche e degli ostetrici; delle
professioni sanitarie della riabilitazione; dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in quest'ultimo ordine confluisce anche la neo professione di
osteopata).
Con l’intervento operato si sostituisce gran parte del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sia i nuovi ordini summenzionati. Si trasformano gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine, quello dei tecnici sanitari di radiologia medica professioni tra loro omogenee e compatibili, quali le professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione che pur regolamentate non hanno ancora albi professionali. Infine è
prevista l’istituzione delle nuove professioni sanitarie di osteopata e chiropratico.
L’
articolo 4 inserisce le professioni di
biologo e di
psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie; per l'ordine degli psicologi, restano ferme, tuttavia, le attuali norme organizzative - mentre l'ordine dei biologi è inserito nelle novelle di cui al comma 1 del precedente articolo 3 -. Si prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.
Inoltre, all’
articolo 5-bis, viene istituito presso l'Ordine degli Ingegneri l'
elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici.
I commi 1 e 3 dell'
articolo 5 modificano il
regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, mentre il comma 2 novella le norme del codice penale in materia di confisca, con riguardo, almeno letteralmente, a tutti i casi di reato di esercizio abusivo di una professione (anche qualora quest'ultima non sia sanitaria). Ricordiamo che, in materia di esercizio abusivo di una professione, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il 30 gennaio 2014, in prima lettura ed in sede referente il
testo del ddl Marinello.
L'
articolo 6 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in
danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.
L'
articolo 7 prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l’
inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale (comprese nella rete formativa della scuola di specializzazione).
L’
articolo 8 consente che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali: svolgano la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno); stipulino convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia. Vengono elevati i limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria qui contemplata. Si consente, inoltre, che la
sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista.
All’
articolo 8-bis, nell'ambito delle professioni sanitarie, viene istituita la
professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute.
Infine, l'
articolo 10 prevede l'
istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo nonché ai relativi incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o generale e alla qualifica di dirigente di prima fascia. Nel ruolo è collocato, in fase di prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria. Il comma 1 prevede che, in sede di contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, siano estesi al personale dirigente in esame, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti stabiliti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali.
27 aprile 2016
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