Responsabilità professionale. Fnomceo: “Distinguere tra responsabilità sanitaria e medica”. Dubbi sul regime di doppia responsabilità civile
Inoltre, è stata proposta una riscrittura dell'articolo 5 dedicato alle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, chiedendo un diretto coinvolgimento della Federazione, insieme ad Agenas, Aifa, Iss, Ministero della Salute e Regioni, nella definizione e aggiornamento delle linee guida. Così la Federazione è intervenuta oggi in commissione Sanità nel corso di un'audizione sull disegno di legge. IL TESTO
17 MAR - “Davanti a voi non avete un soggetto che cerca di garantirsi una posizione privilegiata, ma un alleato che combatte e vuole continuare a combattere ogni giorno sul campo a garanzia di un diritto alla salute che non può prescindere dalla prevenzione e gestione del rischio clinico: la responsabilità degli operatori della salute è un problema che deve assumersi il Paese e non deve essere lasciato alla attività lobbistica di singole categorie professionali”. Con queste parole la Fnomceo si è rivolta alla XII Commissione, Igiene e Sanità, del Senato, ascoltata oggi pomeriggio in Audizione sul Disegno di Legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario. In rappresentanza della Federazione, erano presenti il Presidente,
Roberta Chersevani, il Vicepresidente,
Maurizio Scassola, il componente del Comitato Centrale
Guido Marinoni, e il Presidente Nazionale Cao,
Giuseppe Renzo, che ha portato le istanze specifiche della Professione Odontoiatrica.
In premessa, la Fnomceo ha auspicato che “laddove nel testo del disegno di legge si parla “di responsabilità sanitaria” si dica “responsabilità medica e sanitaria”, in quanto è indubbio che tra i medici e le altre professioni sanitarie esiste un livello enormemente diverso di responsabilità e di rischio”.
È poi entrata nello specifico degli articoli per i quali richiede la modifica. In particolare, propone una riscrittura dell’articolo 5, dedicato alle Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. La Fnomceo chiede di essere coinvolta, insieme ad Agenas, Aifa, Iss, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome – con l’apporto delle Società Scientifiche e delle altre Professioni sanitarie – nella definizione, validazione e aggiornamento delle Linee Guida. Suggerisce inoltre che la Legge potrebbe attribuire alle Linee Guida, così definite, “caratteristiche di vincolo prescrittivo, concetto che va oltre l’accezione di buone pratiche comportamentali”.
Ecco la proposta di riscrittura della Fnomceo: “Le prestazioni erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie nell’ambito delle rispettive competenze, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni cliniche di cui al secondo periodo, non costituiscono offese alla integrità psicofisica. Al fine di definire, validare e aggiornare le suddette raccomandazioni cliniche è costituito con Dpcm un apposito organismo nazionale con la partecipazione di Agenas, Aida, Iss, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e Fnomceo e con l’apporto delle Società Scientifiche e delle altre professioni sanitarie”.
Al centro dell’attenzione di Fnomceo anche l’articolo 7, che distingue tra Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria, attribuendo alla struttura una responsabilità di tipo contrattuale, al professionista che vi lavora una responsabilità extracontrattuale. In questo modo, però, i liberi professionisti resterebbero soggetti alla responsabilità contrattuale, con tutte le ricadute che ne derivano.
“Viene previsto un regime di doppia responsabilità civile – spiega la Fnomceo -, qualificato come responsabilità contrattuale per la struttura - con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni - ed extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria, con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni. Pertanto la distinzione fra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata e quella extracontrattuale del medico che esercita la professione nell’ambito di una struttura pubblica, privata o in rapporto convenzionale è uno dei cardini del testo approvato dalla Camera dei Deputati”.
“Dall’esame dell'articolo 7 - continua -emerge, tuttavia, che agli esercenti delle professioni mediche in regime di libera attività professionale pura si continua ad applicare il regime della responsabilità contrattuale: la esclusione del libero professionista dalla responsabilità extracontrattuale in ambito civilistico può sembrare punitiva e crea un susseguirsi di eventi che termina danneggiando il rapporto medico-paziente”.
Anche il presidente Cao,
Giuseppe Renzo, rilevando che gli Odontoiatri svolgono per oltre il 92% la libera professione,
si è concentrato in particolare sull’articolo 7.
17 marzo 2016
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Governo e Parlamento