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Ddl Concorrenza. I grossisti in audizione: “Solo l’ingresso di capitali può salvare le farmacie”


“Piena condivisione” da parte dell’Associazione Distributori Farmaceutici “all’attuale stesura” dell’art. 48 “che non prevede vincoli e limiti, fissando solo l’incompatibiltà” per l'ingresso di società di capitali in farmacia. Per l’Adf, “solo l’ingresso del capitale può sanare le crescenti situazioni di crisi della farmacia, evitando la chiusura di molte di esse”.

13 NOV - “Piena condivisione all’attuale stesura” dell’art. 48 del Ddl Concorrenza, “che non prevede vincoli e limiti, fissando solo l’incompatibiltà” per l'ingresso di società di capitali tra i possibili titoali di farmacia privata. È quanto espresso ieri, nel corso dell’audizione in Commissione Industria del Senato, dall’Adf, l’Associazione Distributori Farmaceutici che rappresenta, nell’ambito della Distribuzione Intermedia, 41 aziende operanti in tutta Italia con 137 siti logistici, costituite da tutte le differenti tipologie di azionisti: multinazionali, e società di capitale privato di dimensioni grandi, medie e piccole e cooperative e società di farmacisti. Per l’Adf, peraltro, nell’attuale contesto economico, “solo l’ingresso del capitale in farmacia può sanare queste crescenti situazioni di crisi della farmacia, evitando di fatto la chiusura di molte di esse”.

Ai senatori l’Adf ha voluto sottolineare in particolare alcuni aspetti del Ddl, a partire dall’eliminazione, “per maggior chiarezza”, da parte della Camera, della incompatibilità della partecipazione a tali società di capitali per i soggetti che esercitano attività di “intermediazione” farmaceutica, mantenendola esclusivamente e specificatamente per chi eserciti la professione medica, svolga attività nei settori della produzione ed informazione scientifica del farmaco, in pratica per chi avrebbe possibilità di influenzare la domanda di farmaci. “Chiaramente i distributori intermedi non hanno possibilità di incidere sulla domanda”, ha ribadito l’Adf che tuttavia chiede che questa previsione sia “meglio definita inserendo rispetto alle società di capitali anche le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo”.

Per quanto riguarda i farmaci di fascia C di prescrizione medica, infine, l’Adf sposa la linea secondo la quale la loro dispensazione deve rimanere di esclusiva competenza della farmacia “allo scopo di non depotenziare la farmacia medesima”.
 

13 novembre 2015
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