Qualora il Parlamento ritenesse opportuno mantenere la misura dell’apertura al capitale, per la Federazione sono indispensabili alcuni correttivi. Il primo è prevedere un limite al numero di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario, così da evitare l’insorgere di posizioni dominanti. Il secondo riguarda il regime delle incompatibilità tra il possesso delle farmacia e le altre attività: è opportuno coordinare da un punto di vista formale le nuove disposizioni introdotte con quelle ad oggi vigenti e ripristinare l’incompatibilità con l’attività di intermediazione nel settore del farmaco.
Anche all’interno delle singole società proprietarie di farmacie sarebbe opportuno prevedere un limite di partecipazione per i soci di capitale analogo a quello stabilito per le altre società di professionisti e l’iscrizione delle società all’albo tenuto dagli Ordini, per la verifica della compagine sociale e il controllo deontologico della relativa attività.
La Federazione reputa che l’approccio preventivo, adottato dall’ordinamento italiano fino ad oggi e che ha garantito un elevato grado di tutela per i cittadini rispetto all’ordinario livello di sicurezza, debba continuare ad essere assicurato con una precisa individuazione delle responsabilità del professionista e del socio di capitale. Inoltre, per omogeneità di regime tra le società titolari di farmacia e le società tra professionisti, appare opportuno prevedere, anche per le prime, l’applicazione delle disposizioni contenute nel DM 8 febbraio 2013, n. 34, attuativo della Legge n. 183/2011.
Al fine di garantire il puntuale recepimento delle novità normative, mantenendo al contempo un elevato livello di assistenza farmaceutica, nonché consentire il graduale adeguamento degli operatori coinvolti, la Federazione riterrebbe logico prevedere una differimento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di almeno un anno.
Sesto rilievo portato all’attenzione dei senatori, l’opportunità di introdurre l’obbligo di comunicazione sugli orari e periodi aggiuntivi di servizioanche all’Ordine provinciale competente, oltreché alla ASL di riferimento, nonché eliminare la specificazione “convenzionate con il Servizio sanitario nazionale” contenuto nella rubrica dell’articolo 49 del disegno di legge, dal momento che tutte le farmacie esistenti in Italia sono convenzionate con il SSN.
Infine è stato sottolineato come sia imprescindibile prevedere specifici interventi di sostegno per le farmacie che si trovino ad operare in realtà di precipuo interesse pubblico e sociale, al fine di garantire la sostenibilità del servizio farmaceutico a beneficio dei pazienti residenti in tali zone geografiche.
12 novembre 2015
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