Responsabilità professionale. Commissione Affari Sociali approva norme su obbligo conciliazione e azione di rivalsa
di G.R.
Via libera agli emendamenti presentati la scorsa settimana dal relatore Federico Gelli (Pd). Con l'obbligo di conciliazione, prima dell’avvio di qualunque procedimento, si dovranno esperire attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito tutti i tentativi possibili. Quanto all'azione di rivalsa nei confronti dei medici, vengono fissati alcuni paletti ben precisi sia sotto il profilo economico che delle sanzioni professionali.
10 NOV - Dopo l'approvazione della nuova responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria, discplinata dall'articolo 7 del ddl sulla responsabilità professionale, è arrivato oggi il via libera anche agli articoli aggiuntivi sull'obbligo di conciliazione e sull'azione di rivalsa, presentati la scorsa settimana dal relatore
Federico Gelli (Pd).
Il
7.10 istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile. Prima dell’avvio di qualunque procedimento, si dovrà esperire, attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, tutti i tentativi possibili. Si prevede che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici.
Il
7.11, invece, disciplina l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria. Quest'ultima potrà essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave. La struttura sanitaria avrà l’obbligo di dare comunicazione all’esercente la professione sanitaria dell’instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell’atto di citazione. L’omissione o la incompletezza di questa comunicazione preclude l’ammissibilità del giudizio di rivalsa. Infine, l'azione di rivalsa potrà avvenire nella misura massima di un quinto della retribuzione e, il medico, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non potrà vedersi assegnare incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
Giovanni Rodriquez
10 novembre 2015
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